Il Governo ha adottato una serie di misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese, tra cui la proroga dei termini in materia di riscossione e il differimento di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2021 (art. 2 del D.L. n. 99 del 2021). Sospensione termini di versamento cartelle esattoriali Prorogata dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme dovute, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, derivanti da: Sospensione compensazione debiti iscritti a ruolo Prorogato dal 30 aprile 2021 al 31 agosto 2021 il termine della sospensione, prevista dall’art. 145 del D.L. n. 34/2020 (cd. “DL Rilancio”), della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo in sede di erogazione dei rimborsi fiscali. Sospensione pignoramenti su stipendi e pensioni Prorogato dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 il termine della sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni. Differimento TARI Differito dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 il termine di approvazione da parte dei comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021.
– cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
– avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, di cui all’art. 29 del D.L. n. 78 del 2010;
– avvisi di addebito esecutivi emessi dall’Inps, di cui all’ all’art. 30 del D.L. n. 78 del 2010.
La proroga interessa anche la sospensione dei termini di versamento delle somme dovute in base a:
– atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e dell’IVA all’importazione, di cui all’art. 9, co. da 3-bis a 3-sexies, del D.L. n. 16/2012;
– ingiunzioni emesse dagli enti territoriali;
– avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti locali.
In proposito si ricorda che l’art. 28-ter del DPR n. 602/1973 disciplina il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta.
In base alla disposizione, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.
L’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione procede alla compensazione del debito iscritto a ruolo con il credito d’imposta. In caso di rifiuto o di mancato tempestivo riscontro, invece , cessano gli effetti della sospensione e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle Entrate la mancata adesione.
In proposito di ricorda che la sospensione riguarda gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio 2020 dall’agente della riscossione e dai soggetti affidatari della riscossione per gli enti locali, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente al 19 maggio 2020 sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.
Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti affidatari della riscossione per gli enti locali.