Con il Decreto Sostegni-Bis viene elevato il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021 (art. 22, D.L. n. 73 del 2021). Com’è noto i debiti d’imposta e contributivi possono essere compensati con eventuali crediti maturati nei confronti dell’erario, delle regioni e degli enti previdenziali, direttamente con il modello di pagamento unificato F24. A tal fine è previsto un limite annuo oltre il quale i crediti non possono più essere utilizzati in compensazione. In particolare, secondo le disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’importo massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite Modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in Euro 700.000,00 per ciascun anno solare. Limitatamente all’anno 2020, in considerazione della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19, il Decreto Rilancio (art. 147 del D.L. n. 34 del 2020) ha aumentato il limite massimo dei crediti d’imposta e di contributi compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di un conto fiscale a 1 milione di Euro. Con il Decreto Sostegni-Bis, detto limite è stato nuovamente elevato a 2 milioni di Euro limitatamente all’anno 2021. Di recente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite annuale alla compensazione in F24 opera cumulativamente, per anno solare, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d’imposta.
In particolare possono essere utilizzati in compensazione, tramite il modello F24:
– i crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRES, Addizionali, relative imposte sostitutive e eccedenze di contributi previdenziali) e dalla dichiarazione IRAP;
– l’eccedenza di versamento delle ritenute (per i contribuenti che sono anche sostituti d’imposta);
– i crediti INPS risultanti dalla denuncia periodica (Uniemens);
– i crediti INAIL risultanti dall’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi;
– i crediti d’imposta, disciplinati dalle specifiche disposizioni legislative.
Nell’ipotesi in cui i crediti emergenti dalla dichiarazione annuale non siano compensati nell’anno per raggiunti limiti di utilizzo, possono continuare ad essere compensati nel successivo anno solare (indicando nel modello F24 come anno di riferimento quello di maturazione originaria), fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale successiva, dove i crediti che residuano dall’anno precedente, al netto di quanto già utilizzato in compensazione con il modello F24 (da indicare nella Sezione II del quadro RX), saranno “rigenerati” e conseguentemente sottoposti al visto di conformità (nel senso che sarà verificata la corretta esposizione del credito nella relativa dichiarazione). In tal caso i crediti relativi al periodo d’imposta precedente utilizzati in compensazione concorrono con gli altri crediti maturati e utilizzabili in compensazione nell’anno, al limite massimo di crediti compensabili o rimborsabili nell’anno solare.