L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019 (Agenzia Entrate – provvedimento 29 marzo 2021, n. 82454). L’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare equivoci e interpretare correttamente le modalità di determinazione del valore del contributo a fondo perduto per i soggetti “start up”, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°gennaio 2019 ha chiarito che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019. Ai fini, poi, della quantificazione del contributo, per detti soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Restano fermi il limite massimo di ricavi o compensi per l’ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.