In attesa della pubblicazione ufficiale del decreto legge approvato dal Governo, l’Inps ho reso nota la proroga al 31 ottobre 2021 del termine per presentare la domanda di assegno temporaneo che consente di ricevere anche gli arretrati con effetto dal 1° luglio 2021 (Comunicato 29 settembre 2021) L’assegno temporaneo è una “misura ponte” che apre per la prima volta il beneficio dell’assegno per i figli minori a lavoratori autonomi, disoccupati e privi di reddito. In base alla disciplina istitutiva dell’assegno (D.L. n. 79 del 2021) sono previsti due termini per la presentazione della domanda: Il Governo ha approvato il decreto legge (in corso di pubblicazione) che proroga il primo termine di presentazione della domanda dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 (Comunicato della Presidenza del Consigli dei Ministri n. 38 del 29 settembre 2021).
Il beneficio è riconosciuto dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.
L’integrazione spetta a coloro che non abbiano diritto agli assegni per il nucleo familiare, abbiano un ISEE inferiore a 50mila euro e alcuni requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.
Per effettuare la domanda basta inserire codice fiscale dei richiedenti e IBAN per l’accredito, attraverso il sito dell’Inps oppure con il supporto dei patronati.
L’ISEE corrente e altri requisiti di legge vengono verificati internamente dall’Inps, liberando l’utente dall’onere di presentare multiple certificazioni e allocando le risorse disponibili in modo puntuale.
– il primo consente di ottenere gli arretrati a partire dal 1° luglio 2021;
– superato il primo termine, la domanda ha efficacia dalla data di presentazione.