L’Inps illustra le novità in materia di personale sanitario in quiescenza a seguito di conferimento di incarichi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19. Il decreto Sostegni-bis per gli incarichi conferiti in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha previsto la possibilità di optare per il mantenimento del trattamento pensionistico già in godimento ovvero per l’erogazione della retribuzione connessa al suddetto incarico. Per effetto di quanto sopra, quindi, il personale sanitario collocato in quiescenza titolare di un trattamento pensionistico di vecchiaia, che riceve o ha ricevuto un incarico deve esercitare la facoltà di opzione tra la pensione di vecchiaia e la retribuzione relativa a detto incarico.
A decorrere dal 13 marzo 2021 e in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, è consentito alle aziende sanitarie e socio-sanitarie di remunerare gli incarichi al personale sanitario titolare di pensione di vecchiaia, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022. Nella precedente formulazione era previsto che all’incaricato venisse sospeso il trattamento un incarico
Pertanto, per le fattispecie in esame, laddove sia stato già conferito un incarico a decorrere dal 13 marzo 2021 i cui effetti hanno comportato la sospensione della pensione di vecchiaia, le aziende sanitarie e socio-sanitarie sono tenute ad integrare la documentazione precedentemente trasmessa, inviando alle Strutture Inps territorialmente competenti in base alla residenza del pensionato, attraverso gli indirizzi di posta elettronica certificata delle medesime, l’integrazione del contratto di lavoro dal quale risulti la manifestazione di volontà dell’interessato in merito alla scelta tra pensione di vecchiaia o retribuzione, con l’indicazione della relativa decorrenza, che si ribadisce non può essere anteriore al 26 maggio 2021.
Nel caso in cui risulti l’opzione per il mantenimento della pensione, detto trattamento viene ripristinato a decorrere dal mese successivo a quello durante il quale il pensionato ha percepito la retribuzione; diversamente, la pensione continua ad essere sospesa per tutta la durata dell’incarico, salvo diversa comunicazione da parte del datore di lavoro qualora l’incaricato opti per il trattamento pensionistico in luogo della retribuzione.
Analogamente per gli incarichi conferiti a decorrere dal 26 maggio 2021, le aziende sanitarie e socio-sanitarie sono tenute a trasmettere, con le modalità di cui sopra, il contratto di lavoro che riporti la decorrenza e la durata dello stesso, l’opzione effettuata dall’interessato ed eventualmente i mesi a partire dai quali viene corrisposta la retribuzione, allegando la dichiarazione sostituiva di certificazione sottoscritta dal sanitario incaricato, dalla quale risulti la titolarità di un trattamento pensionistico diretto di vecchiaia ordinaria o in cumulo dei periodi assicurativi, erogato a carico dell’Istituto.
Conseguentemente, laddove il sanitario abbia optato per la retribuzione derivante dall’incarico, questo Istituto provvede a sospendere la pensione di vecchiaia a decorrere dal mese in cui è stata corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico.
Ai fini pensionistici, l’interpretazione autentica operata ai sensi del comma 9 dell’articolo 34 del decreto Sostegni-bis chiarisce che la particolare disciplina del cumulo tra remunerazione dell’incarico da lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, e trattamento pensionistico continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente, fino a tale data nulla è innovato in materia di cumulabilità tra pensioni e redditi percepiti per gli incarichi.