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ENT: chiarimenti sulle erogazioni liberali a favore di una fondazione

18 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Forniti chiarimenti circa l’ambito applicativo delle agevolazioni previste dall’articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in relazione alle erogazioni liberali a favore di una fondazione estera (Agenzia delle Entrate – Risposta 16 giugno 2021, n. 406).

Nel caso di specie, la fondazione di diritto tedesco persegue esclusivamente e direttamente finalità di pubblica utilità.
La Fondazione, altresì, persegue i seguenti scopi:
– promozione della ricerca medica e biologica in tutto il mondo;
– promozione del benessere dei bambini e dei giovani e promozione dell’educazione, con particolare riferimento a quella dei bambini.
La Fondazione, avvalendosi attraverso mandati di gestione patrimoniale conferiti ad un intermediario finanziario estero, effettua per quanto possibile investimenti sicuri al fine di conservare il patrimonio. Allo stesso modo mira a conseguire un rendimento che, unito alle donazioni ricevute, garantisce il finanziamento necessario per attuare gli scopi statutari. Con i propri investimenti la Fondazione istante adotta una strategia puramente difensiva o mirata esclusivamente alla conservazione del patrimonio.
Ciò considerato, chiede di conoscere:
– se all’Istante, quale fondazione comunitaria tedesca (iscritta nel Registro delle Fondazioni dello Stato Federale), siano applicabili le medesime detrazioni e deduzioni previste dall’articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per le erogazioni liberali effettuate dai contribuenti (persone fisiche, enti e società) residenti in Italia a favore degli enti del terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5 del CTS, con gli stessi requisiti previsti per gli enti del terzo settore residenti in Italia;
– se alla stessa Fondazione, pur non essendo residente in Italia, possa iscriversi nei registri italiani del terzo settore al fine di poter applicare la disciplina fiscale sopra richiamata.

Con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2017, n. 179) è stato approvato, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106, il “Codice del Terzo Settore” (di seguito anche “CTS” o “Codice”) che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore (di seguito “ETS”).
Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 ottobre 2020, sono state rese note le regole di funzionamento del RUNTS con le relative modalità di trasmigrazione dei dati dai vecchi registri speciali al nuovo registro nazionale. L’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.
A partire dall’operatività del nuovo RUNTS, pertanto, l’ambito applicativo delle relative agevolazioni potrà essere individuato anche facendo riferimento a quest’ultimo Registro, dal quale discende l’adozione della qualifica di “ETS” e la possibilità di fruire dei connessi benefici.
Una deroga alla suddetta previsione di applicabilità del CTS è recata dall’articolo 104, comma 1, del CTS medesimo, in base al quale alcune disposizioni, tra cui l’articolo 83 del CTS, si applicano «in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383»
Pertanto, in attesa che diventi operativo il predetto registro unico nazionale, l’agevolazione recata dal citato articolo 83, commi 1 e 2, risulta applicabile esclusivamente agli enti iscritti negli attuali registri previsti dalle normative di settore quali: ONLUS, ODV e APS. A decorrere dalla fine del predetto periodo transitorio, l’agevolazione in esame troverà applicazione a tutti gli enti che si qualificano quali ETS.
In altri termini, in vigenza del periodo transitorio, l’applicabilità dell’articolo 83, comma 1 e 2, del CTS alla fondazione Istante “non residente” va valutata non sulla base della sussistenza in capo alla stessa dei “nuovi” requisiti previsti dal CTS ma sulla base del possesso della qualifica di ONLUS (articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), di ODV (legge 11 agosto 1991, n. 266) nonché di APS (legge 7 dicembre 2000, n. 383).
Relativamente alle ONLUS, ricorrendo tutti i requisiti di cui al citato articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 460 del 1997, nulla osta al riconoscimento della qualifica di ONLUS in favore degli enti residenti all’estero e, quindi, alla possibilità che gli stessi siano ammessi a beneficiare del relativo regime agevolativo.
Tale principio può essere esteso anche allo stesso modo alle fondazioni estere.
Per ottenere la qualifica di ONLUS l’Agenzia ritiene, pertanto, necessaria da parte della fondazione non residente, l’iscrizione nell’Anagrafe unica delle ONLUS, presso l’Agenzia delle Entrate. Ottenuta la qualifica di ONLUS con l’iscrizione nella predetta Anagrafe, l’ente interessato potrà fruire, durante il periodo transitorio di cui all’articolo 104, comma 1 del CTS dell’agevolazione recata dall’articolo 83, commi 1 e 2, del CTS a condizione che siano rispettati tutti gli adempimenti prescritti anche in relazione alle modalità delle erogazioni liberali in denaro, ovvero tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, carte credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) per la detraibilità/deducibilità delle erogazioni in commento (ai fini della tracciabilità) ed al rispetto delle disposizioni stabilite per i beni in natura dal decreto ministeriale 28 novembre 2019.
A decorrere dalla fine del predetto periodo transitorio, risulterà applicabile l’agevolazione di cui al citato articolo 83, commi 1 e 2, a tutti gli enti che si qualificano quali “ETS” che si iscrivono nel predetto RUNTS.
A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare “apposita domanda” utilizzando la modulistica disponibile sul portale del RUNTS ai sensi dell’articolo 34 comma 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020.

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