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Esenzione Iva per la piattaforma integrata

18 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Le cessioni o locazioni, poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2021, dei macchinari costituiti da una piattaforma integrata per estrazione, amplificazione, quantificazione e rivelazione di Dna/Rna con tecnologia real time pcr possono beneficiare del regime Iva di favore di cui all’art. 124, D.L. n. 34/2020 con l’applicazione dell’aliquota Iva nella misura del 5% (Agenzia Entrate – risposta 15 ottobre 2021, n. 717).

Il DL Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con riferimento dell’applicazione dell’agevolazione iva per la piattaforma integrata per estrazione, amplificazione, quantificazione e rivelazione di DNA/RNA, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, ha chiarito che la strumentazione in oggetto poiché è in grado di eseguire indagini nel campo della diagnostica molecolare (rilevamento di acidi nucleici) mediante reazione PCR real-time, di eseguire i processi in modo completamente automatico, dalla preparazione del campione alla visualizzazione finale di un risultato di misurazione, può essere classificata, nel rispetto delle Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3C e 6, nell’ambito del Capitolo 90 della Nomenclatura Combinata: “Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi”, in particolare alla voce doganale 9027 “Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio:polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi:” sottovoce 9027 80 – altri strumenti ed apparecchi.

Con specifico riferimento al codice doganale assegnato dall’ADM ai Macchinari, tale codice rientra tra quelli indicati nella circolare n. 12/D del 2020 ai fini del regime agevolativo di cui all’art. 124 del D.L. n.34 del2020.

Successivamente, nella circolare ADM n. 9/2021, nell’Allegato 1, tra i beni assoggettati ad aliquota del 5% a partire dal 1° gennaio 2021, nella sottovoce ex 902780, sono riportati gli Estrattori RNA e la Strumentazione per diagnostica per Covid-19, mentre nell’Allegato 2, relativo alla strumentazione per diagnostica COVID in esenzione IVA fino al 31 dicembre 2022, figurano gli strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro: codice doganale ex 9027 8080.

A riguardo, l’ADM ha evidenziato che gli “estrattori RNA”, per la modalità con la quale vengono indicati dal legislatore nazionale nella norma di riferimento, devono essere considerati appartenenti ad una categoria merceologica distinta dalla strumentazione per diagnostica COVID-19 e non possono, pertanto, ritenersi compresi nella sotto-categoria della diagnostica in vitro, sebbene si possa rilevare l’evidente correlazione con la medesima.

Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i macchinari in esame possano rientrare nella “strumentazione per diagnostica per COVID-19”, e godere, pertanto, del regime IVA di favore di cui all’articolo 124, comma 1, del D.L. n. 34 del2020, che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva nella misura del 5% alle cessioni o locazioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Inoltre, alla luce dei chiarimenti forniti in merito alla classificazione doganale dei Macchinari e visto che questi ultimi sono utilizzati con i dispositivi medico-diagnostici in vitro, detti beni possono essere classificati come “accessori” ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, secondo la definizione di cui alla Direttiva 98/79/CE e al Regolamento UE n. 2017/746, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 452, della legge n. 178 del 2020, come modificato dall’art. 3-ter del D.L. n. 183 del 2020 introdotto dalla legge di conversione n. 21 del 2021.

Pertanto alla relativa cessione o locazione, in deroga all’articolo 124, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020, fino al 31 dicembre 2022 si applica il regime di esenzione con diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente.

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