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Esportatore abituale: detrazione Iva nella definizione agevolata

23 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’esportatore abituale, qualora abbia correttamente versato gli importi dovuti ai fini della definizione agevolata di cui all’art. 6, D.L. n. 119/2018, può legittimamente esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA del termine biennale previsto dall’art. 60, co. 7 del decreto Iva, che decorre dal 31 luglio 2020 per i pagamenti eseguiti prima di tale data, e dalla data di ciascun versamento per le rate pagate successivamente (Agenzia entrate – risposta 22 giugno 2021, n. 422).

La disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, stabilisce che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Inoltre, il decreto Iva stabilisce che il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.
Il contribuente può, quindi, esercitare la rivalsa dopo aver effettivamente pagato l’imposta accertata (oltre le sanzioni e gli interessi dovuti). Inoltre, l’esercizio del diritto a detrazione da parte del cessionario o committente è subordinato, in deroga agli ordinari principi, all’avvenuto pagamento dell’IVA addebitatagli in via di rivalsa dal cedente o prestatore.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato come il cedente o prestatore possa avvalersi della detrazione anche a seguito della definizione agevolata della controversia, ricordando tuttavia, che in relazione alle controversie per le quali il contribuente abbia presentato la domanda di definizione agevolata, l’esercizio della rivalsa è consentito solo a seguito dell’avvenuto pagamento dell’importo eventualmente da versare per la definizione e comunque decorso il termine previsto dal legislatore senza che via si stata la notifica del diniego alla definizione medesima.
Tali conclusioni possono essere estese anche all’ipotesi di definizione agevolata delle controversie tributarie, con la conseguenza che il termine biennaledecorre:
– dal 31 luglio 2020, per i pagamenti eseguiti prima di tale data;
– dalla data di ciascun versamento, per le rate pagate dopo tale data.

Con riferimento, nello specifico, all’ipotesi in cui siano stati contestati acquisti senza il pagamento dell’imposta oltre il limite del plafond disponibile, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto all’esportatore abituale la possibilità di esercitare direttamente il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a seguito di accertamento.
Pertanto, la tutela del principio di neutralità del tributo impone che la facoltà di detrarre l’IVA pagata in sede di accertamento, sia riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, sia debitore d’imposta il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore.
L’esportatore abituale cui sia stato contestato lo splafonamento potrà esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il medesimo ha provveduto al pagamento dell’imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

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