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Filiere agricole: Esonero contributivo per il mese di febbraio 2021

25 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS  fornisce indicazioni relative all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, per il mese di febbraio 2021.

Soggetti beneficiari dell’esonero
L’esonero dal versamento della contribuzione è destinato alle imprese appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia di COVID-19. L’esonero è riconosciuto con riferimento, sia alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro sia alla contribuzione relativa ai lavoratori autonomi in agricoltura, segnatamente, agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.
Alle imprese agricole che esercitano più attività agricole identificate da diversi codici Ateco e che svolgono l’attività agricola identificata dal codice Ateco 01.21.00 “Coltivazione di uva”, ovvero l’attività di agriturismo identificata dai codici Ateco 55.20.52 e/o 56.10.12, l’esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell’azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall’impresa e delle attività di agriturismo connesse.

Misura dell’esonero
L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
Per i datori di lavoro l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza di febbraio 2021 al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote.Non sono oggetto di esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Inoltre, con riferimento alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro, sono escluse le seguenti contribuzioni:
– ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi.
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015;
– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
– le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018.
L’esonero in esame è subordinato alle seguenti condizioni:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri) l’esonero è riconosciuto per il mese di febbraio 2021, nella misura corrispondente a un dodicesimo della contribuzione dovuta nell’anno 2021, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL in relazione alle sole unità attive nel medesimo mese di riferimento dell’esonero. Nei casi in cui la contribuzione previdenziale e assistenziale sia dovuta in misura ridotta, l’importo è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta. L’esonero spetta al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote, è compatibile con altri esoneri nei limiti della contribuzione residua ed è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’esonero riconosciuto ai sensi della sezione 3.12 è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
a) l’aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (periodo ammissibile);
b) l’aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019;
c) per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dal Quadro Temporaneo o sostegno da altre fonti. L’intensità di aiuto non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l’intensità di aiuto non supera il 90 per cento dei costi fissi non coperti. A tal fine, le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite, durante il periodo ammissibile, sono considerate costi fissi non coperti.
d) l’importo complessivo dell’aiuto non deve superare i 10 milioni di euro per impresa. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale dei 10 milioni di euro per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
e) gli aiuti nell’ambito della misura in esame non sono cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;
f) l’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’Allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Modalità di accesso all’esonero

Per accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”.
Per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata risultano differiti, nelle more della definizione delle istanze, anche le somme richieste con l’emissione relativa al primo trimestre 2021, con scadenza 16 settembre 2021; per i datori di lavoro che versano la contribuzione mensilmente risultano differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021.
Per i lavoratori autonomi in agricoltura di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, risultano differiti i termini di versamento delle somme richieste per l’anno 2021 con la prima rata dell’emissione 2021 con scadenza 16 luglio 2021.
In attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero, ai fini della verifica della regolarità contributiva non rileva il mancato versamento dei predetti importi.
Si evidenzia, inoltre, che in attesa della definizione dell’istanza di esonero, il differimento dei versamenti comporta l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa per le medesime aziende.
Una volta definita l’istanza di esonero con esito positivo, il contribuente potrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzione omessa per la regolarizzazione con modalità rateale ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare n. 108 del 12 luglio 2013.

 

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