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Firma digitale: data di attestazione certa

19 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La firma digitale corredata da marca temporale, se rispondente ai requisiti previsti dalle norme e dalle regole tecniche vigenti, è idoneo a garantire la certezza della data di emissione, da parte dell’ente di certificazione accreditato, dell’attestato di conformità (Agenzia Entrate – risposta 18 ottobre 2021, n. 725).

L’art. 1, co. 11, L. n. 232/2016 stabilisce che per beneficiare dell’iper ammortamento l’impresa richiedente è tenuta a produrre per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla legge ed è interconnesso al sistema aziendale digestione della produzione o alla rete di fornitura.

La predetta disposizione è stata richiamata anche dalle successive leggi di bilancio che hanno prorogato la disciplina dell’iper ammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali (art. 1, co. 33, L. n. 205/2017; art. 1, co. 63, L. n. 145/2018).

Nello stesso senso si esprime l’art. 1, co. 195, L. n. 160/2019 relativamente al credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, stabilendo che per i beni di costo unitario di acquisizione superiore a 300.000 euro, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica, semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi, professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione, accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Al riguardo, la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 ha precisato che la perizia deve essere acquisita dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La successiva risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017, ha fornito i chiarimenti necessari per ovviare alle possibili difficoltà che i professionisti incaricati della perizia giurata avrebbero potuto incontrare per il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 (che, per la generalità dei soggetti, costituiva il termine di chiusura del periodo d’imposta agevolabile).

All’epoca, infatti, con riferimento al caso della perizia tecnica giurata, erano state segnalate possibili difficoltà per il rispetto di tale termine nelle situazioni in cui l’entrata in funzione e l’interconnessione dei beni agevolabili, nonché, in caso di beni e impianti complessi realizzati in appalto, la stessa consegna e le fasi di collaudo e accettazione, fossero avvenute proprio a ridosso degli ultimi giorni dell’anno; in queste situazioni, infatti, il professionista avrebbe potuto incontrare oggettive difficoltà a completare la procedura con il giuramento.

Con la risoluzione in argomento è stata accolta una soluzione che, pur mantenendo fermo il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 per l’effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione, ha consentito al professionista di procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017.

Pertanto, nella descritta situazione, è stata ritenuta sufficiente la consegna all’impresa, da parte del professionista incaricato, di una perizia asseverata (e, quindi, dotata comunque di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti) entro la data del 31 dicembre 2017.

Visto che, in tale situazione, veniva a mancare uno strumento (il giuramento) che garantisse la certezza della sussistenza, entro la predetta data, delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione, la risoluzione ha previsto che la consegna entro il 31 dicembre 2017 della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell’impresa dovesse risultare da un atto avente data certa (ad esempio, plico raccomandato senza busta oppure posta elettronica certificata) e che, ovviamente, il documento successivamente esibito per il giuramento dovesse essere esattamente il medesimo inviato all’impresa.

In seguito, con la circolare n. 48610 del 1° marzo 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che, in caso di perizia giurata, ai fini della decorrenza degli effetti dell’iper ammortamento è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell’impresa.

Ciò posto, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, si ritiene che il principio contenuto nella circolare appena citata possa essere esteso, con i dovuti adattamenti, anche alla fattispecie dell’attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

In tal caso, quindi, ai fini della decorrenza degli effetti dell’agevolazione è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda all’emissione di un attestato di conformità, munito di data certa, dal quale risulti la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione; in questa ipotesi, non sarà necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione dell’attestato da parte dell’impresa.

A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate conferma l’idoneità dello strumento della firma digitale con apposizione di marca temporale ad attestare in modo certo ed inequivocabile la data di emissione dell’attestato.

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