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Firmato accordo sul welfare dalla Confcommercio di Bologna

24 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Siglato il 18/2/2020, tra la CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA- ASCOM Città Metropolitana di Bologna e la FILCAMS-CGIL Bologna, la FISASCAT-CISL Area Metropolitana, la UILTuCS EMILIA, l’accordo welfare territoriale del Terziario nell’area metropolitana Bolognese – EBITERBO.

Il presente accordo decorre dall’1/1/2020 per tutte le prestazioni relative a eventi/spese verificatesi o sostenute a partire dal corrente anno.
Si è stipulato il presente accordo considerato che le Parti Sociali ritengono opportuno che, nell’Area Metropolitana Bolognese, siano migliorate ed innovate le prestazioni di Welfare Territoriale nel settore del Terziario dando seguito alle esperienze finora sviluppate, ai dipendenti delle aziende nell’Area Metropolitana Bolognese, che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l’Ente Bilaterale, si conviene che verranno riconosciute le prestazioni di cui al presente accordo.
Le parti concordano di avviare, utilizzando le risorse dedicate da, interventi a beneficio dei dipendenti di aziende iscritte all’Ente Bilaterale per i seguenti titoli:

– Salute: Nel caso di fruizione del periodo di aspettativa non retribuita, non indennizzata dall’INPS o dall’azienda, sarà riconosciuto un importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione.

– Famiglia: a) Nel caso di fruizione di periodi di congedo parentale non indennizzati dall’lnps, purché superiore ai primi sei mesi, da parte di genitori lavoratori dipendenti, entro il dodicesimo anno di vita del bambino/a, se genitori naturali, o entro i primi dodici anni dall’ingresso in famiglia del bambino/a se genitori adottivi o affidatari. In tali casi sarà riconosciuto l’importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione.
b) Nel caso di fruizione, da parte della lavoratrice/lavoratore, dei permessi giornalieri per malattia del figlio naturale/affidato/adottato entro i primi 3 anni di vita dello stesso, per un massimo di 10 giornate all’anno. Nel caso di fruizione, da parte della lavoratrice/lavoratore, dei permessi giornalieri per malattia del figlio naturale/affidato/adottato dai 3 anni compiuti ed entro gli 8 anni di vita dello stesso, per un massimo di 5 giornate all’anno. In tali casi sarà riconosciuto l’importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione.
c) Nel caso di frequenza, da parte di uno/a o più figli naturali e/o affidati e/o adottati di lavoratori dipendenti, di età compresa tra i 4 e i 14 anni compiuti, di centri estivi, campi solari o altre strutture analoghe organizzati da enti o istituzioni autorizzate, in qualsiasi periodo di sospensione dell’attività scolastica. In tali casi, per ogni figlio, sarà riconosciuto un contributo massimo giornaliero pari a 12 Euro. Il presente contributo è riconosciuto fino ad un importo massimo di 288 euro annui per ogni figlio. Il contributo è riconosciuto, per l’effettiva frequenza, a concorrenza del costo effettivamente sostenuto e documentato.
Per i figli che compiono il 4° od il 14° anno di età, la richiesta di contributo può essere presentata per la prestazione fruita nell’intero anno (1° Gennaio – 31 Dicembre) in cui cade il suddetto compleanno.
Per le predette voci di spesa a), b) e c) è previsto, comunque, un massimale complessivo pari a Euro 700,00 annui per lavoratore beneficiario.
d) Instaurazione di un rapporto di lavoro domestico con assistente familiare convivente per 54 ore settimanali, finalizzato all’assistenza di familiari non autosufficienti o ultraottantenni del lavoratore aderente come sotto indicati:
– se il familiare non è convivente con il Lavoratore: per genitore e/o figli con Isee pari o inferiore a Euro 30.000;
– se il familiare è convivente con il Lavoratore: per genitori, figli, coniuge/coppia di fatto/convivente a seguito di unione civile, fratello o sorella
Nel primo caso, familiare non convivente con il lavoratore, verrà erogato un contributo pari a Euro 900 per ciascun familiare su base annua, quindi riproporzionati in caso di rapporto di lavoro inferiore a 12 mesi.
Nel secondo caso, familiare convivente con il lavoratore, verrà erogato un contributo pari a Euro 1.200 per ciascun familiare su base annua, quindi riproporzionati in caso di rapporto di lavoro inferiore a 12 mesi.
Nel caso ci siano modifiche significative sulla normativa Isee, le Parti si incontreranno per adeguare il tetto Isee previsto dal presente accordo.

– Cultura: a) Nel caso di acquisto di libri di testo per i figli dei lavoratori, che siano iscritti e che frequentino Istituti scolastici di primo e secondo grado, Istituti di Istruzione e Formazione Professionale, sarà riconosciuto al lavoratore beneficiario un contributo massimo di 130 Euro annuo per ogni figlio con limite massimo complessivo di 400 euro per ogni figlio.
b) Nel caso di lavoratori studenti che frequentano corsi di studio per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea o di master universitari al fine di sostenere la crescita culturale, sarà erogato un contributo annuo massimo di Euro 500,00 per la tassa di iscrizione annuale.
c) Al lavoratore studente iscritto agli Istituti di cui alle lettere a) e b) verrà inoltre riconosciuto un contributo annuo massimo di Euro 200,00 per l’acquisto dei relativi libri di testo.
I contributi per la cultura di cui alle lettere b) e c) sono erogabili per i lavoratori studenti nel limite di 8 anni.

– Trasporto Pubblico e misure antinquinamento: Considerate le politiche ambientali, le Parti favorevoli alla riduzione della circolazione di veicoli privati, confermano la volontà di incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, su gomma e/o su ferro, meno impattanti sull’inquinamento dell’ambiente, pertanto:
a) Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici per il raggiungimento del luogo di lavoro e viceversa, attraverso la sottoscrizione di abbonamenti personali esclusivamente annuali o, se non previsti quelli annuali, anche mensili per un minimo di sei mesi consecutivi, ad autobus o treni anche in forma integrata, sarà riconosciuto un importo pari al 35% della spesa sostenuta
b) Tenuto conto dei gravi picchi di inquinamento urbano, per il solo periodo compreso tra ottobre e marzo, il contributo potrà essere richiesto, per i suddetti abbonamenti personali, anche mensili, purché acquistati per un minimo di tre mesi consecutivi anche a cavallo di due anni.
Il massimale per le prestazioni del trasporto pubblico non potrà superare l’importo annuo di Euro 350,00.

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