Siglato l’8/3/2021, tra la TIM S.p.A. e la SLC-CGIL, la FISTel-CISL, la UILCom-UIL, la UGL Telecomunicazioni, unitamente al Coordinamento Nazionale RSU TIM, il seguente accordo sulla mobilità. Al fine di agevolare l’uscita anticipata dei lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, è stata individuata l’applicazione delle misure previste.
L’applicazione delle sopra citate misure tiene conto di quanto disposto all’art. 1, comma 345, della legge n. 178/2020, che ha prorogato – fino al 2023 – la previsione per cui il periodo di quattro anni di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 92/2012, può essere elevato a un periodo massimo di sette anni, già stabilita all’art. 1, comma 160, della legge n. 205/2017, limitatamente al periodo 2018-2020.
Per il periodo dalla sottoscrizione del presente accordo fino al 30/11/2021, si farà ricorso alla misura di accompagnamento alla pensione prevista dall’art. 4, commi da 1 a 7/ter, della legge n. 92/2012, per un numero massimo di 1.300 dipendenti.
In coerenza con la legislazione vigente, l’accesso all’esodo ex art. 4, commi da 1 a 7/ter, della legge n. 92/2012 ha, quali destinatari, nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive, i dipendenti che maturino i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, entro il 31/12/2026 ed esprimano il proprio consenso a risolvere il rapporto di lavoro con effetti entro il 30/11/2021. Le cessazioni avverranno nel mese di giugno 2021, fatta eccezione per le posizioni previdenziali per le quali non sia possibile l’uscita alla predetta data di giugno 2021.
A favore dei dipendenti di cui sopra, TIM S.p.A. si impegna a corrispondere all’INPS mensilmente un importo corrispondente al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle vigenti regole, fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, di vecchiaia o anticipato, nonché a versare all’Istituto la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dai provvedimenti amministrativi di esse esplicativi.
L’erogazione del trattamento economico nei confronti del dipendente da parte dell’INPS decorrerà dal 1° giorno del mese successivo al mese di cessazione dal servizio.