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Fisco: precisazioni sul Superbonus

9 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Forniti chiarimenti in materia di Superbonus; in particolare, sugli interventi di demolizione e ricostruzione, sull’acquisto casa antisismica, sugli interventi finalizzati alla efficienza energetica realizzati in un Supercondominio (Agenzia delle Entrate – Risposte 08 febbraio 2021, nn. 88, 90, 91 e 94).

Nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 occorre scorporare le spese derivanti all’ampliamento e l’A.P.E. post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale.

In ordine al limite di spesa ammesso al Superbonus, in applicazione del principio in base al quale va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori:
– se si realizza un intervento di demolizione e di ricostruzione agevolabile, per il calcolo del limite di spesa ammissibile al Superbonus si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori;
– conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze, comprese quelle non servite dall’impianto termico. Inoltre, anche ai fini del Superbonus, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al beneficio fiscale, non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi.

Circa la possibilità di applicare il Superbonus anche alle spese sostenute per la realizzazione dell’impiantistica idro-termo sanitaria necessaria alla fruibilità delle nuove unità immobiliari e di ricomprendervi anche il sistema di ventilazione meccanica dell’aria necessario al fine di evitare muffe ed umidità garantendo l’efficienza energetica in edifici provvisti di involucro altamente isolanti, il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta, in linea di principio, anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato quali quelli indicati nell’istanza. L’individuazione delle spese connesse, tuttavia, deve essere effettuata da un tecnico abilitato che, ai fini del Superbonus, attesta non solo la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dalla norma ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

In merito alla possibilità di ammettere al Superbonus anche le spese per la sostituzione degli infissi delle unità immobiliari tenuto conto che il numero di unità immobiliari nonché il numero e le dimensioni degli infissi nel nuovo edificio sarà diverso dallo stato di fatto, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per ulteriori interventi cd. “trainati”, quali, tra gli altri, quelli di efficientamento energetico disciplinati dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del2013, nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento.

Con riferimento alla modalità di computo della spesa agevolabile, la disposizione che disciplina il Superbonus fa rinvio alle spese documentate,sostenute e rimaste a carico del contribuente e, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse, occorre fare riferimento per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi,alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Inoltre, in applicazione del predetto criterio di cassa, in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento – in luogo della data dell’effettivo pagamento – alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Ai fini del Superbonus nonché dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura:
– per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 e l a corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati,trasmettendo una copia della stessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile(ENEA);
– per gli interventi antisismici, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale,della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza,in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il contribuente, cittadino italiano residente all’estero, iscritto all’AIRE, senza redditi in Italia, quale futuro proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, sarà titolare di reddito fondiario, pertanto, allo stesso non è precluso l’accesso al Superbonus, fermo restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste. In particolare, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, l’Istante può fruire del Superbonus, relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di un immobile antisismico ad uso residenziale. In mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 percento, l’Istante potrà, nel rispetto delle richiamate previsioni normative, optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.

Il Superbonus spetta con riferimento alle spese sostenute dai condòmini che hanno deliberato di realizzare anche l’isolamento termico delle facciate e del tetto dal quale conseguirà, unitamente alla sostituzione dell’impianto termico a servizio dell’intero supercondominio, la diminuzione di due classi energetiche, fermi restando gli adempimenti da porre in essere ai fini della detrazione.

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