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Fisco: riduzione dell’aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano

7 Dicembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Forniti chiarimenti sulla riduzione dell’aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano recata dall’art. 2, co. 1, D.L. n. 130/2021 (Agenzia delle entrate – Circolare 03 dicembre 2021, n. 17/E).

Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas è stato emanato il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 (cd. “decreto Energia”).
L’anzidetto decreto, con riferimento al quarto trimestre del 2021, prevede, in sintesi:
– l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione (articolo 1);
– la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (articolo 2, comma 1);
– la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas (articolo 2, comma 2);
– la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale (articolo 3).
Con la presente circolare n. 17/E del 2021, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale recata dal citato articolo 2, comma 1, del d.l. n. 130 del 2021, tenuto conto anche della legge di conversione del 25 novembre 2021.
in particolare, il Fisco evidenzia che l’aliquota IVA del 5 per cento è applicabile, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento.
Occorre, pertanto, assumere ai fini IVA la stessa qualificazione di “usi civili” e di “usi industriali” utilizzata per l’applicazione dell’accisa sul gas naturale.
L’impiego del gas metano per autotrazione resta, pertanto, escluso dall’agevolazione in esame, in quanto non espressamente richiamato dall’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 130 del 2021.
Analogamente, è escluso dall’ambito applicativo della disposizione agevolativa in commento l’utilizzo del gas metano finalizzato alla produzione di energia elettrica, che, così come gli altri prodotti energetici impiegati in tale uso, è assoggettato, per motivi di politica ambientale, alla specifica tassazione prevista dall’articolo 21, comma 9, del TUA.
La riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA non si estende, pertanto, alle anzidette ipotesi di fornitura di gas metano.
Ai fini IVA ne consegue, quindi, che possono usufruire dell’aliquota agevolata del 5 per cento, introdotta dal decreto Energia, gli impieghi di gas metano per combustione rientranti nelle destinazioni annoverate tra le esenzioni di cui all’articolo 17 del TUA (gas soggetto ad accisa, ancorché esonerato dal relativo pagamento) nonché negli utilizzi agevolati richiamati dall’articolo 24 del TUA, purché circoscritti ai soli usi “civili” e “industriali” a cui fa riferimento l’articolo 26 sopra menzionato.

Con riferimento alle cessioni di gas effettuate nei confronti di un “soggetto passivo-rivenditore”, tali cessioni rientrano nell’ambito applicativo del regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) in forza dell’articolo 17, sesto comma, lettera d-quater, del DPR n. 633 del 1972.
Ai fini dell’individuazione, in capo al soggetto passivo-rivenditore, del requisito dell’acquisto e della rivendita, in via principale, di gas, non è necessario avere riguardo al complesso delle attività svolte dal soggetto interessato, ma bisogna esaminare il comportamento del soggetto in relazione ai singoli acquisti.
Con riferimento, pertanto, alle ipotesi nelle quali il soggetto passivo rivenditore acquisti il gas in tale veste, al fine della successiva rivendita dello stesso, si evidenzia che il gas da esso acquistato non prevede immissione in consumo e, in particolare, che lo stesso venga utilizzato per combustione.
Conseguentemente, l’ipotesi di cessione di gas a un mero rivenditore, nel senso anzidetto, non accede al beneficio fiscale in commento, in quanto applicabile esclusivamente alle ipotesi di utilizzo di gas metano per combustione per uso civile e industriale, disciplinati dall’articolo 26 del TUA, che non possono ricorrere in capo al soggetto passivo-rivenditore per gli acquisti effettuati in quanto tale.
Per quanto riguarda, poi, le somministrazioni di gas metano per combustione effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti e società che rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) di cui all’articolo 17-ter del DPR n. 633 del 1972, si rileva che tale circostanza non incide sulla natura dell’uso che tali soggetti effettuano del gas.
Pertanto, laddove i soggetti sopra indicati acquistino il gas metano per combustione per uso civile o industriale, il fornitore, ricorrendone i requisiti, emetterà fattura con applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento e riceverà regolarmente il pagamento dell’imponibile da parte dei committenti; sono questi ultimi, poi, a versare direttamente all’Erario l’imposta dovuta sulla prestazione.

L’agevolazione di cui trattasi trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi.
Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, all’ultimo trimestre del 2021, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi.
La disciplina ordinariamente vigente trova, invece, applicazione in relazione al gas metano somministrato fino al 30 settembre 2021 e, successivamente, per il gas erogato a decorrere dal 1° gennaio 2022.

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