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Flessibilità del lavoro pubblico e lavoro agile: le indicazioni dell’INL

28 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In seguito alla conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 52/2021, in relazione all’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici pubblici sono rimaste immutate le disposizioni recate dall’art. 263 del D.L. n. 34/2020 come modificato dal citato D.L. Fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, resta ferma l’applicazione del lavoro agile in forma semplificata, senza una vincolata percentuale minima di applicazione di detta modalità. Al fine di garantire la continuità delle attività di competenza anche mediante una maggiore compresenza in ufficio, l’Ispettorato nazionale del lavoro precisa che l’alternanza dello svolgimento dell’attività in presenza e da remoto dovrà essere effettuata secondo precisi criteri, distinguendo fra personale che svolge attività di vigilanza e personale che non svolge compiti di vigilanza (Nota INL n. 12672/2021).

L’articolo 263, D.L. n. 34/2020, come si ricorderà, ha prescritto alle pubbliche amministrazioni, di adeguare la presenza del personale nei luoghi di lavoro alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura e riavvio delle attività produttive e commerciali e di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza applicando il lavoro agile, con le misure semplificate e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Con la legge di conversione n. 87/2021 è rimasta, pertanto, ferma – fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 – l’applicazione del lavoro agile in forma semplificata, senza una vincolata percentuale minima di applicazione di detta modalità.
Ciò premesso, al fine di garantire la continuità delle attività di competenza anche mediante una maggiore compresenza in ufficio, l’Ispettorato nazionale del lavoro precisa che l’alternanza dello svolgimento dell’attività in presenza e da remoto dovrà essere effettuata, secondo precisi criteri:
– l’attività lavorativa del personale che non svolge compiti di vigilanza è svolta in presenza dal 1 settembre p.v. per almeno due giornate a settimana, per un numero massimo di quattro giornate a settimana, nonché a decorrere dal 1 ottobre p.v. per almeno tre giornate a settimana. Tali giornate saranno fissate con apposita pianificazione settimanale o bisettimanale;
– per il personale che svolge attività di vigilanza, in conformità alle disposizioni precedentemente impartite, la modalità da remoto è effettuata per le residue giornate in cui non è svolta attività esterna, ad eccezione dei giorni in cui, in ragione delle esigenze di servizio, è programmato il servizio interno;
– non possono essere svolte in modalità agile le attività che per esigenze di funzionalità e condizioni di fatto, non siano realizzabili a distanza e richiedano la presenza nella sede di lavoro (es. ispettore di turno e/o ricevimento del pubblico, procedure di conciliazione qualora non risultino efficientemente attivabili con modalità a distanza);
– per i lavoratori ‘fragili’, ferma restando l’esclusione della presenza in sede, stante il diverso contesto epidemiologico nonché l’evoluzione della realizzazione del piano vaccinale nazionale, sarà cura del dirigente acquisire la rinnovata valutazione del medico competente in ordine all’idoneità a svolgere attività lavorativa in sede.
In particolare, si segnala che per i lavoratori fragili indicati nel comma 2 dell’art. 26 del D.L. 18/2020 (i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) è stata prorogata fino al 31 ottobre 2021 la disposizione di cui al comma 2 bis del medesimo art. 26 cit. secondo la quale i suddetti lavoratori “svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”
È stato inoltre espressamente previsto che per il periodo dal 1 luglio 2021 alla data di entrata in vigore del D.L. 105 (23 luglio) si applica la stessa disciplina, disponendo in tal modo la continuità dell’applicazione della medesima disposizione organizzativa.
Il decreto legge n. 105/2021 dispone altresì la proroga fino al 31 dicembre 2021 del termine (già prorogato al 31 luglio) per il quale, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

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