Pubblicato un nuovo aggiornamento delle Faq del Fondo nuove competenze. Si tratta, in particolare, della sezione relativa alla presentazione domande, in cui sono state aggiornate la faq n. 35 sui lavoratori in cassa integrazione, la n. 36 sui datori di lavoro che hanno già presentato l’istanza e che ne possono presentare una nuova per lavoratori diversi. Il Fondo Nuove Competenze, istituito dall’art. 88, co. 1, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 e successivamente integrato dal D.L. n. 104/2020, è uno strumento che punta sulla formazione e riqualificazione delle risorse e si pone come misura alternativa alla Cassa Integrazione, con benefici quindi sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori. Per gli anni 2020 e 2021, infatti, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 30 giugno 2021 e devono prevedere progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.
Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze devono essere presentate ad ANPAL entro e non oltre il 30 giugno 2021 al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31dicembre 2021.
Ad ogni istanza di contributo, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione, è allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze con l’individuazione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, della modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata.
Con la Faq n. 35, l’Anpal chiarisce che il lavoratore, anche in somministrazione, inserito nel percorso di sviluppo delle competenze – per tutto il periodo di svolgimento della formazione (max 250 ore) sia nelle stesse giornate sia in giornate diverse da quelle destinate alle attività formative – non può essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito e all’occupazione che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro (es. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria; Cassa Integrazione Straordinaria; Cassa Integrazione Guadagni in deroga; contratti di solidarietà, FIS).
Si precisa, pertanto, che al momento di presentazione dell’istanza da parte dell’impresa e fino al momento di avvio del percorso formativo relativo al singolo lavoratore questo stesso potrà essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito.
Circa, la possibilità per i datori di lavoro che hanno già presentato istanza di presentare una nuova domanda per l’accesso al FNC, l’Istituto chiarisce che i datori di lavoro possono presentare ulteriori istanze di accesso al FNC avente ad oggetto lavoratori diversi rispetto a quelli già inseriti in una precedente istanza. I datori di lavoro, inoltre, nei limiti delle 250 ore di rimodulazione dell’orario di lavoro da destinare a percorsi di sviluppo delle competenze, possono presentare una nuova istanza di accesso al Fondo anche per gli stessi lavoratori per i quali abbiano già presentato un’istanza.
I percorsi di sviluppo delle competenze in cui sono coinvolti i lavoratori già inseriti in una precedente istanza devono però avere obiettivi diversi, rispetto alla precedente istanza, da attestare o certificare secondo le previsioni dell’Avviso FNC e della nota integrativa all’Avviso.
Quindi, nel caso in cui per un lavoratore inserito in una istanza di contributo non sia stato esaurito tutto l’ammontare delle ore in rimodulazione massimo previsto (250 ore) per la frequentazione di un nuovo percorso di sviluppo di competenze, con obiettivi di sviluppo delle competenze diversi dal precedente percorso, lo stesso lavoratore potrà essere inserito in una nuova istanza di contributo per la parte residua di ore di rimodulazione. In questo caso però deve essere espressamente riportato nell’accordo o in un’autodichiarazione sottoscritta che i lavoratori, considerando tutti i progetti presentati, non superano le 250 ore complessive.