Pubblicato il Decreto 22 gennaio 2021 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, modificando il precedente Decreto 9 ottobre 2020, regola i termini e le modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze. Nel Decreto si chiarisce che gli accordi collettivi devono essere sottoscritti entro il 30 giugno 2021 e devono prevedere progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto. Il Fondo Nuove Competenze, istituito dall’art. 88, comma 1, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 e successivamente integrato dal D.L. n. 104/2020, è uno strumento che punta sulla formazione e riqualificazione delle risorse e si pone come misura alternativa alla Cassa Integrazione, con benefici quindi sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori. Infatti, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. In secondo luogo, il DM 22 gennaio 2021 modifica l’articolo 5 del DM 9 ottobre 2020. Ad ogni istanza di contributo, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione, è allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze con l’individuazione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, della modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata. In coerenza con gli indirizzi italiani e comunitari in materia di innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, il progetto deve dare evidenza: Possono individuarsi come erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell’ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria.
Fatto salvo quanto espressamente modificato dal nuovo decreto, restano ferme tutte le disposizioni di cui al DM 9 ottobre 2020. Nel dettaglio, il DM 22 gennaio 2021 in commento modifica, in primo luogo, l’art. 3 del citato DM 9 ottobre 2020. Gli accordi collettivi di cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, devono essere stati sottoscritti entro il 30 giugno 2021 e devono prevedere progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso. Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, e individuato in 250 ore. Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il predetto termine è elevato a 120 giorni nei casi di finanziamento degli interventi da parte dei Fondi paritetici interprofessionali.
Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze devono essere presentate ad ANPAL entro e non oltre il 30 giugno 2021 al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31dicembre 2021.
Gli accordi collettivi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in funzione dei fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016. Gli accordi possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.
– delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
– delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale;
– delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
Il ruolo di soggetto erogatore della formazionepuò essere svolto anche dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove sia previsto dall’accordo collettivo.