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Fornitore che ha cessato la partita Iva: a rischio la detrazione dell’imposta

19 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Anche se oggettivamente eseguite, le operazioni relative a prestazioni in subappalto fatturate da un’impresa individuale che ha cessato la partita Iva si considerano soggettivamente inesistenti, con la conseguente indetraibilità dell’Iva corrisposta in rivalsa. In tal caso, l’acquisizione del certificato camerale che attesta l’iscrizione del fornitore al registro imprese non rappresenta un valido strumento di prova della buona fede del committente, utile ad evitare il recupero dell’imposta per indebita detrazione. (Corte di Cassazione – Ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28447).

La questione esaminata dalla Corte Suprema riguarda l’indebita detrazione di Iva per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, in relazione a fatture emesse da un fornitore che ha precedentemente cessato la partita Iva.
In particolare, la ditta fornitrice risultava priva di partita Iva, per averla cessata anni prima, e non aveva provveduto a versare la corrispondente imposta addebitata in fattura. Pertanto, sebbene la fattura riguardi operazioni oggettivamente eseguite, l’Agenzia delle Entrate, ritenendole soggettivamente inesistenti, ha recuperato l’IVA detratta dal contribuente (committente).
L’avviso di accertamento è stato impugnato dal contribuente che ha eccepito la propria buona fede, e l’incosapevole partecipazione alla frode fiscale, dimostrata attraverso l’acquisizione del certificato camerale dal quale non risultava la cessazione dell’impresa.
I giudici tributari hanno respinto il ricorso del contribuente osservando che, indipendentemente dalla buona fede del committente, le operazioni, anche se effettivamente eseguite, devono ritenersi soggettivamente inesistenti, in quanto fatturate da un soggetto senza partita Iva, che non ha versato l’Iva corrispondente. D’altra parte, in relazione alla buona fede del contribuente, i giudici hanno precisato che il controllo della partita IVA risulta facilmente esperibile con una interrogazione di “verifica della partita Iva”, mentre il certificato della camera di commercio prova soltanto che una impresa è iscritta al registro delle imprese, ma non fornisce alcun elemento in ordine alla effettiva operatività.

Su ricorso del contribuente, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari e, dunque, la legittimità della pretesa tributaria.
La Corte Suprema ha affermato che in tema di Iva, l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta.
La prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente.
L’Amministrazione finanziaria, dunque, non può limitarsi a dimostrare l’inidoneità operativa del cedente, ma deve dimostrare, altresì, che il cessionario quantomeno fosse in grado di percepire (o “avrebbe dovuto”) tale inidoneità in base alla sua diligenza specifica quale operatore medio del settore. Più in generale l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare (in base ad elementi oggettivi, anche presuntivi) che il cessionario o committente si trovasse di fronte a circostanze indizianti dell’esistenza di irregolarità nell’operazione.
Qualora l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.
Nella fattispecie, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha assolto l’onere probatorio, circa l’oggettiva fittizietà della ditta subappaltatrice e la consapevolezza della contribuente del meccanismo fraudolento, avuto riguardo, da un lato, all’omesso versamento delle imposte da parte della ditta fatturante, quale circostanza rilevante per la qualificazione della società interposta come cartiera, e dall’altro, all’elemento oggettivo dell’avvenuta cessazione della partiva Iva da parte della ditta fatturante tempo prima delle operazioni, quale circostanza agevolmente riscontrabile dalla contribuente in base alla sua diligenza specifica quale operatore medio del settore (tramite interrogazione al servizio telematico “Verifica della partita Iva”) ed elemento sintomatico non solo della fittizietà della subappaltatrice fatturante ma anche della conoscibilità da parte della contribuente del meccanismo evasivo dell’Iva.
A fronte di tali elementi presuntivi, correttamente si sposta sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, che non può ritenersi assolto dall’acquisizione del certificato della Camera di Commercio. Ciò in quanto il certificato camerale prova soltanto che una impresa è iscritta al registro delle imprese, ma non fornisce alcun elemento in ordine alla effettiva operatività delle società fornitrici.

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