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Gli adempimenti fiscali dell’amministratore giudiziario per gli immobili sequestrati

21 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’amministratore giudiziario di un compendio immobiliare appartenente a società e persone fisiche, deve assolvere, per conto e in luogo di ciascuno dei titolari, a tutti gli obblighi fiscali riferibili agli immobili sequestrati, compreso l’obbligo di fatturazione dei proventi riferibili agli immobili appartenenti alle società, tenendo conto della peculiarità delle norme che prevendono la sospensione del versamento delle imposte sui redditi, l’irrilevanza dei redditi, quando determinati secondo le regole del reddito fondiario e l’esenzione dalle imposte di registro, ipocatastali e di bollo (Agenzia Entrate – risposta 21 aprile 2021, n. 276).

La veste di soggetto passivo d’imposta spetta a colui che assume, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati e, quindi, il soggetto passivo d’imposta è individuato a posteriori, seppure con effetto ex tunc, nello Stato o nell’indiziato, a seconda che il procedimento si concluda con la confisca oppure con la restituzione dei beni.
L’Agenzia delle Entrate ha avuto già modo di chiarire che, in pendenza di sequestro, l’amministratore giudiziario deve:
– presentare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la misura cautelare, per le quali non sia scaduto il relativo termine di presentazione alla data di consegna dei beni;
– determinare, in via provvisoria, i redditi dei beni sequestrati, assoggettandoli a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall’articolo 6 del TUIR, con le medesime modalità applicate prima del sequestro;
– presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta interessati dall’amministrazione giudiziaria (fatta eccezione per il periodo d’imposta in cui la stessa cessa) e versare le relative imposte.

Riguardo all’ultimo punto va osservato che l’amministratore giudiziario, poiché in pendenza di sequestro opera nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato, utilizza il codice fiscale del titolare dei beni, senza bisogno di chiedere un codice fiscale intestato alla procedura.
La medesima risoluzione ha ricordato che l’inosservanza degli adempimenti sopra richiamati espone l’amministratore giudiziario, alle conseguenze sanzionatorie, poiché egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio.
Con specifico riferimento alla determinazione del reddito dei beni immobili, il Codice Antimafia, dispone che durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino all’assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro.
Gli atti e i contratti relativi agli immobili sono esenti dall’imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastale e dall’imposta di bollo.
Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati in Italia e dai beni immobili situati all’estero, anche se locati.

Come chiarito ulteriormente dall’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2014:
– è disposta la sospensione del versamento da imposte, tasse e tributi. Essendo la sospensione limitata al versamento, ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all’amministratore giudiziario, l’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva;
– è disposta l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria/catastale e di bollo qualora gli atti ed i contratti posti in essere durante il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi;
– ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, è irrilevante il reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, anche se locati.

Pertanto, l’amministratore giudiziario di un compendio immobiliare appartenente a società e persone fisiche, deve assolvere, per conto e in luogo di ciascuno dei titolari, a tutti gli obblighi fiscali riferibili agli immobili sequestrati, compreso l’obbligo di fatturazione dei proventi riferibili agli immobili appartenenti alle società, tenendo conto della peculiarità delle norme che prevedono la sospensione del versamento delle imposte sui redditi, l’irrilevanza dei redditi, quando determinati secondo le regole del reddito fondiario e l’esenzione dalle imposte di registro, ipocatastali e di bollo.
A tal fine, l’amministratore deve utilizzare il codice fiscale e la partita IVA (ove esistente) di ciascun soggetto, ed assolvere con riferimento a ciascun titolare, agli obblighi dichiarativi dei redditi relativi agli immobili, indicando, il codice carica 5 “Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati. Il modello dichiarativo da utilizzare va individuato in base alla natura giuridica del soggetto (persona fisica o giuridica) titolare del bene immobile.

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