Il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore dei servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce orario di lavoro. Quando un lavoratore riceve dal suo datore di lavoro istruzioni di seguire una formazione professionale per poter esercitare le funzioni da lui svolte e, del resto, tale datore di lavoro ha a sua volta firmato il contratto di formazione professionale con l’impresa chiamata a fornire tale formazione, si deve considerare che, durante i periodi di formazione professionale, tale lavoratore si trova a disposizione del suo datore di lavoro.
Nel caso di specie, è irrilevante la circostanza che, l’obbligo per del lavoratore di seguire una formazione professionale discenda dalla normativa nazionale, dato che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, da un lato, lo stesso lavoratore era già impiegato presso l’amministrazione del Comune in una posizione per la quale la formazione professionale era richiesta e, dall’altro, tale amministrazione era tenuta ad imporgli di seguire tale formazione al fine di poterlo mantenere nel suo posto di lavoro.
Parimenti, è rrilevante la circostanza che i periodi di formazione professionale si svolgano, in tutto o in parte, al di fuori del normale orario di lavoro, dal momento che, ai fini della nozione di «orario di lavoro», la direttiva 2003/88 non distingue a seconda che tale lavoro sia svolto o meno nell’ambito delle normali ore di lavoro.
Inoltre, il fatto che la formazione professionale di cui trattasi si svolga non già sul luogo abituale di lavoro del lavoratore, bensì nei locali dell’impresa che fornisce i servizi di formazione, non impedisce di affermare che, in tal modo, il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente sul luogo stabilito dal datore di lavoro e, di conseguenza, non osta alla qualificazione dei periodi di formazione professionale di cui è causa come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88.
Neppure il fatto che l’attività che un lavoratore svolge durante i periodi di formazione professionale sia diversa da quella che esercita nell’ambito delle sue normali funzioni impedisce di qualificare tali periodi come orario di lavoro qualora la formazione professionale sia seguita su iniziativa del datore di lavoro e, di conseguenza, il lavoratore sia soggetto, nell’ambito di tale formazione, alle istruzioni di quest’ultimo.
Pertanto, alla luce di tali elementi, i periodi di formazione professionale devono essere considerati come orario di lavoro.