Pubblicato in GU, il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni bis). Fra le indennità prorogate – oltre alle indennità per i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo – anche quella per i collaboratori sportivi, con importi ridefiniti. La modalità di calcolo degli importi resta basata sui compensi complessivi percepiti nell’anno di imposta 2019, ma l’indennità va a coprire due mensilità. Sbloccate, inoltre, le indennità dei collaboratori che, sussistendone i requisiti, avevano presentato domanda di bonus sia a Sport e Salute S.p.A. sia all’INPS. Il DL Sostegni-bis – come recentemente illustrato – ha prorogato, abbassandone l’importo da 2.400 a 1.600 euro, le indennità previste per i lavoratori del turismo, gli stagionali, gli intermittenti, i lavoratori autonomi occasionali, gli incaricati alle vendite a domicilio ed i lavoratori dello spettacolo (v. Primo piano 21 maggio 2021 “Sostegni bis: prorogate le indennità a sostegno dei lavoratori, ma con un importo più basso“). In particolare, il comma 7 del citato articolo 44, sbloccale indennità dei collaboratori sportivi che, sussistendone i requisiti, avevano presentato domanda di bonus sia a Sport e Salute S.p.A. sia all’INPS. Al fine di assicurare, infatti, la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi sociali perseguiti con le indennità COVID-19 previste in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, ai lavoratori che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A. sia all’INPS, ai quali sia conseguito il riconoscimento delle indennità, ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 del DL 17 marzo 2020, n. 18, degli articoli 84 e 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 9 e 10 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, degli articoli 15 e 15 bis del decreto 28 ottobre 2020 n.137, dell’articolo 10 del decreto legislativo 22 marzo 2021 n. 41 o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale, si applicano le disposizioni che seguono.
L’articolo 44 del citato decreto prevede, altresì, la proroga dell’indennità riconosciuta ai collaboratori sportivi, rivedendone gli importi.
L’indennità è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l’anno 2021, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, così come successivamente prorogate e integrate.
Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.
L’ammontare dell’indennità è così determinato:
– ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;
– ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;
– ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.
La società Sport e Salute s.p.a., sulla base di apposite intese, acquisisce dall’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari Ai fini dell’erogazione delle indennità, i lavoratori autocertificano, per ciascuna mensilità, la persistenza dei presupposti e delle condizioni stabilite.
A tal fine, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.
Fermo restando il divieto di cumulo, la società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall’Inps i dati relativi ai pagamenti effettuati dall’Istituto per i soggetti appena citati e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l’ammontare delle indennità e ne liquida l’importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute o dall’INPS.
Le indennità di cui ai commi da 7 a 12 non concorrono alla formazione del reddito, e non sono riconosciute ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, né ai percettori del reddito di emergenza. Si considera reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.
Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per le indennità di cui al comma 8, i soggetti di cui al comma 7 presentano, sulla piattaforma informatica prevista, una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prende luogo della dichiarazione resa all’atto della presentazione delle domande.
Sono autorizzati tutti i trattamenti dei dati tra la Società Sport e Salute S.p.A. e l’INPS necessari all’attuazione dei commi da 7 a 11.