La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 06 dicembre 2021, n. 38592, ha chiarito che il professionista che svolge la sua attività a titolo gratuito è comunque tenuto a risarcire il cliente per gli eventuali danni cagionati. I giudici della Corte hanno più volte ribadito che nell’ambito di un contratto d’opera professionale, la mancata previsione di un corrispettivo non sarebbe ragione sufficiente ad escludere la responsabilità del professionista. Se è esatto che tale fattispecie prevede, normalmente, la presenza di un corrispettivo, si deve però osservare che la Corte ha più volte ribadito che in tema di locatio operis è possibile che le parti stabiliscano il patto di gratuità della prestazione. Il che vuol dire che il professionista può anche liberamente decidere di rinunciare al compenso senza che ciò faccia venire meno l’obbligo contrattuale. D’altra parte, se si volesse escludere, nella specie, l’esistenza di un rapporto contrattuale, ciò imporrebbe di ritenere responsabile il professionista, dal momento che un professionista che commetta errori tali da generare danni a carico di altri non può sottrarsi alla sua responsabilità per il fatto puro e semplice che un compenso non sia stato pattuito o che non vi sia un rapporto contrattuale.