Può fruire delle imposte di registro e ipotacastali fisse, nella misura di 200 euro ciascuna, il conferimento di un fabbricato a favore di un fondo immobiliare che comporta, al pari dell’alienazione, il trasferimento dell’immobile avente, come contropartita, l’attribuzione di quote del fondo immobiliare alla conferente (Agenzia entrate – risposta 27 maggio 2021, n. 376). Fino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edlizia, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l’alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Riguardo al caso di specie, poichè l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel termine “alienazione” possono essere ricompresi anche gli apporti di immobili ai fondi immobiliari, per l’atto di acquisto del fabbricato da demolire e ricostruire, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, sono applicabili le agevolazioni previste consistenti nell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.