Il Ministero dello Sviluppo con il decreto 03 settembre 2021 ha definito le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l’accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’istanza di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 e, comunque, non oltre le ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021. La domanda può essere presentata anche da imprese in amministrazione straordinaria, che presentino e attestino prospettive di ripresa dell’attività, tramite la concessione di un finanziamento diretto alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per le altre misure indicate nel piano aziendale presentato. L’iter di presentazione della domanda di accesso al Fondo, a pena d’invalidità, prevede lo svolgimento delle seguenti attività: Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso al Fondo. Invitalia esegue l’attività di valutazione della domanda entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. Qualora, nel corso di svolgimento dell’attività di valutazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall’impresa proponente, Invitalia può, una sola volta, richiederli mediante una comunicazione scritta, da riscontrare entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della medesima. La predetta richiesta di integrazioni non sospende i termini per lo svolgimento dell’attività istruttoria. In caso di incompletezza, formale e sostanziale, delle ulteriori informazioni e documentazione fornite in riscontro ovvero in caso di mancato riscontro nei termini indicati nella suddetta richiesta, la valutazione avrà esito negativo. Nel caso in cui la valutazione si concluda con esito positivo, la domanda così valutata viene sottoposta agli organi deliberativi di Invitalia, che adottano la delibera di ammissione al finanziamento del Fondo. L’importo massimo può essere incrementato nel caso in cui al sostegno del piano aziendale partecipino, con proprie risorse, anche la Regione interessata dal piano medesimo ovvero altre Amministrazioni o Enti. L’efficacia della delibera di ammissione è sottoposta alle seguenti condizioni risolutive: La stipula del contratto di finanziamento tra l’impresa proponente e Invitalia potrà avvenire anche in data successiva al 31 dicembre 2021.
La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica, accessibile dal sito www.invitalia.it e può essere presentata esclusivamente da grandi imprese, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo, che, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo:
– versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– non si trovavano già in situazione di difficoltà in relazione al settore di attività in cui l’impresa proponente opera;
– presentano concrete e plausibili prospettive di ripresa dell’attività;
– sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
– hanno sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
– non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali incompatibili dalla Commissione europea;
– hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
– nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva (art. 9, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001);
– i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza di primo grado anche non passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda o che, comunque, confliggano con quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001;
– nei cui confronti non siano state emesse condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
– non siano sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.
La modulistica necessaria per la presentazione della domanda è resa disponibile sul sito internet www.invitalia.it prima dell’apertura dei termini di presentazione delle domande.
– registrazione ed accesso alla procedura informatica attraverso l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
– inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
– generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente e apposizione della firma digitale;
– caricamento del modulo di domanda firmata digitalmente;
– caricamento degli allegati firmati digitalmente, laddove richiesto;
– invio dell’istanza, con conseguente rilascio del codice identificativo.
Resta fermo che la delibera di ammissione al finanziamento dovrà essere adottata entro la data del 31 dicembre 2021, ovvero il maggior termine eventualmente previsto da successive modifiche e integrazioni al quadro temporaneo.
La citata delibera prevede la concessione di un finanziamento agevolato avente le seguenti caratteristiche:
– durata massima di cinque anni;
– importo complessivo concesso non superiore, alternativamente:
a) al doppio della spesa salariale annua dell’impresa proponente per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti (nel caso di imprese create a partire dal 1°gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività);
b) al 25% del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019;
– in ogni caso, il finanziamento non può eccedere l’importo di 30 milioni di euro con riferimento all’impresa proponente, fermo restando che, nel caso di imprese proponenti appartenenti a gruppi, il predetto importo massimo si applica con riferimento all’intero gruppo;
– i crediti del Fondo connessi alla restituzione dei finanziamenti sono soddisfatti in prededuzione (art. 111, co. 1, n. 1), R.D. n. 267/1942);
– le somme restituite sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, distinte tra quota capitale e quota interessi.
– del ricevimento da parte di Invitalia di idonea attestazione da parte dell’impresa proponente di operare già in regime di contabilità ordinaria, ovvero di avervi aderito entro 10 giorni dalla data di comunicazione della delibera di ammissione;
– dell’avvenuta formalizzazione del contratto di finanziamento tra l’impresa proponente e Invitalia.