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IMU 2020: entro il 1° marzo versamento mini rata di conguaglio

22 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Nei Comuni che hanno pubblicato il prospetto delle aliquote IMU 2020 entro il 31 gennaio 2021 è necessario verificare eventuali variazioni rispetto a quelle pubblicate in precedenza ed utilizzate per il versamento alla scadenza del 16 dicembre 2020. In caso di differenze a debito, il versamento di conguaglio deve essere effettuato entro il 1° marzo 2021.

In base alla disciplina IMU il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è versata in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente (per l’anno 2020, in sede di prima applicazione della nuova disciplina introdotta dalla Legge n. 160/2019, la prima rata è stata determinata in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019).
Il versamento della seconda rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate dal Comune nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro tale data, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

In considerazione della situazione di emergenza da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi dei Comuni anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, limitatamente all’anno 2020, è stato differito il termine di pubblicazione dei regolamenti e delle aliquote IMU applicabili per tale annualità al 31 gennaio 2021 (art. 1, co. 4-quinquies del D.L. n. 125 del 2020).
A fronte di tale differimento, tuttavia è stata confermata la scadenza del 16 dicembre 2020 per il versamento della seconda rata a Saldo 2020, da effettuare sulla base delle delibere pubblicate entro il 28 ottobre 2020.
In caso di variazioni delle aliquote pubblicate dal Comune entro il 31 gennaio 2021, per l’eventuale differenza a debito tra l’IMU calcolata sulla base delle aliquote variate e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati in precedenza è stato stabilito il termine di versamento al 28 febbraio 2021 (che, essendo domenica, slitta al 1° marzo 2021). Qualora, invece, per effetto delle variazioni risultasse un’eccedenza a credito, la stessa può essere recuperata secondo le regole ordinarie, vale a dire mediante compensazione (se prevista dal regolamento comunale) o richiesta di rimborso. (art. 1, co. 4-sexies e 4-septies del D.L. n. 125 del 2020).

La disposizione opera anche con riferimento ai Comuni in cui si applica l’IMI e l’IMIS, rispettivamente nelle province autonome di Bolzano e Trento.

In merito al versamento dell’IMU (nonché dell’IMI e dell’IMIS) relativa all’anno 2020, si ricorda che tra le misure adottate per fronteggiare gli effetti economici connessi all’emergenza Covid-19 sono previste specifiche agevolazioni per gli immobili e le relative pertinenze utilizzati nell’esercizio di attività economiche soggette a restrizioni. In particolare, non è dovuta l’imposta:
– per gli immobili utilizzati in attività dei settori del turismo e dello spettacolo (art. 177, D.L. n. 34/2020 e art. 78, D.L. n. 104/2020);
– per gli immobili utilizzati nelle attività individuate dagli allegati 1 e 2 al D.L. n. 137/2020 e nelle attività di pubblici esercizi (artt. 9, 9-bis e 9-ter, del D.L. n. 137/2020).

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