Per gli immobili concessi in leasing, il proprietario diventa soggetto passivo IMU a decorrere dalla data di risoluzione del contratto per inadempimento del locatario, anche se quest’ultimo non provvede alla riconsegna dell’immobile (Corte di Cassazione – Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30955). La questione sottoposta all’esame della Corte di Cassazione attiene alla individuazione del soggetto passivo IMU relativa ad un bene immobile concesso in leasing nell’ipotesi di risoluzione del rapporto contrattuale cui non faccia seguito l’immediata materiale restituzione del bene.
Si tratta di stabilire se nel periodo di tempo intercorrente tra la cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene, la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che ha il possesso del bene, ovvero all’utilizzatore che materialmente ne dispone.
La Corte Suprema ha affermato il principio secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento il contratto di leasing cessa di avere efficacia, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo, con la conseguente traslazione dell’obbligo di corrispondere l’IMU relativo all’immobile sul proprietario (società di leasing).
Ciò che assume rilevanza ai fini dell’IMU, infatti, non è la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo essa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno.
In sostanza, precisa la Suprema Corte, è il contratto a determinare la soggettività passiva del rapporto d’imposta ai fini IMU, in quanto è con esso che il locatario acquista i poteri e le responsabilità che connotano la sua posizione, e non già la disponibilità del bene, sicché la cessazione dell’originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) determina il venir meno della soggettività passiva in capo al locatario.
Conferma di tale conclusione si rinviene nella norma (art. 9, D.Lgs. n. 23 del 2011) che stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni “non costruiti” o “in corso di costruzione” che, come tali, non possono essere detenuti. In tale ipotesi è la stipula del contratto, e non la materiale consegna del bene ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta.