Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 02 novembre 2021 il decreto del Ministero della cultura del 13 agosto 2021 recante le disposizioni applicative del credito d’imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore. Alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali. Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, se nell’oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, e che abbiano tra i propri codici Ateco il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali. Ai fini della determinazione del credito d’imposta, sono considerate eleggibili le seguenti spese, ove effettivamente sostenute: – compensi afferenti allo sviluppo dell’opera, ovvero quelli spettanti agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all’ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall’impresa per la sua realizzazione, nonché spese per la formazione e l’apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo; – spese relative all’utilizzo e nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti; – spese di post-produzione, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell’opera, nonché spese di progettazione e realizzazione grafica; – spese di promozione e pubblicità dell’opera. L’importo totale delle spese eleggibili è in ogni caso limitato alla somma di 250.000 euro per ciascuna opera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo pari a 75.000 euro, e comunque entro l’importo massimo di beneficio riconoscibile, per ciascuna impresa, pari a 800.000 euro nei tre anni. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. I crediti di imposta sono riconosciuti, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta. Procedura di accesso e riconoscimento del credito d’imposta Le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell’opera, intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di prima pubblicazione dell’opera digitale, devono presentare al Ministero della cultura apposita istanza per il riconoscimento del credito d’imposta. La data di distribuzione, commercializzazione o di prima pubblicazione è riferita all’opera nella sua interezza artistica. Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza una distribuzione e commercializzazione parziale dell’opera è possibile esclusivamente nel limite temporale di sessanta giorni antecedenti alla data di commercializzazione nella sua interezza. Nell’istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere specificato, per la singola opera: – la data di distribuzione e commercializzazione o di prima pubblicazione; – il costo complessivo della realizzazione e l’ammontare totale delle spese eleggibili; – l’attestazione di effettività delle spese sostenute; – il credito d’imposta spettante. All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità, idonea documentazione comprovante la distribuzione e la commercializzazione dell’opera su supporto fisico in numero non inferiore a 1.000 copie ovvero, in caso di supporti digitali, in numero non inferiore a 1.000 copie (per opere in download) e in numero non inferiore a 1.300.000 accessi streaming on demand. Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero della cultura, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle istanze, la direzione generale cinema e audiovisivo comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante. La mancata comunicazione entro il precitato termine non equivale al riconoscimento dell’agevolazione. Nel caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d’imposta da riconoscere a ciascuna impresa è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito spettante. Nel caso in cui i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate nell’anno di riferimento, i fondi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere per l’anno successivo. In caso di produzione associata, il credito d’imposta è riconosciuto a ciascuna delle imprese partecipanti, in proporzione alla quota di spese eleggibili direttamente sostenute.