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INAIL: autoliquidazione 2020/2021

7 Gennaio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inail fornisce indicazioni relative all’autoliquidazione 2020/2021 con particolare riferimento alle riduzioni contributive.

RIEPILOGO SCADENZE/SERVIZI E TASSO DI INTERESSE PER IL PAGAMENTO IN QUATTRO RATE. Fermo restando il termine del 16 febbraio 2021 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2020 è il 1° marzo 2021. I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2021.
I datori di lavoro titolari di PAT devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2020/2021 da indicare nel modello F24 è 902021.
I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite detto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.
Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione: per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta; per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato.
Se l’attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell’anno tramite gli apposti servizi online di Armo/Disarmo-Assicurazione le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS). Le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano, infatti, l’armatore da tale obbligo.
Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2021, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente.
I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2021 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2020 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2021 devono inviare all’Inail entro il 16 febbraio 2021 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2021. Analogamente, entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio in caso di previsione di disarmo per parte dell’anno o per l’intero anno) con il servizio a loro dedicato Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.
Il suddetto importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2021 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2020, fatti salvi i controlli che l’Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.
Per i datori titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo per l’autoliquidazione 2020/2021, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.
Peraltro, sono disponibili per le PAT i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo” e per le PAN il servizio Visualizzazione elementi calcolo. La legge di bilancio 2021 ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.

ADDIZIONALE PER IL FONDO VITTIME DELL’AMIANTO. La legge di bilancio 2021 ha definitivamente eliminato dal 1° gennaio 2021 la quota del Fondo a carico delle imprese dopo il periodo transitorio di non applicazione, precedentemente limitato al triennio 2018-2020, per effetto dell’articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Riduzioni del premio assicurativo. Le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2020/2021 sono le seguenti:
1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
6. Riduzione per Campione d’Italia (PAT)
7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)
8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)
Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato. Pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.

INCENTIVI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ E PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO. L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2020 che alla rata 2021.
L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro). La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

RIDUZIONE DEL PREMIO PER LE IMPRESE ARTIGIANE. Dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.
Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2018/2019 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2019, inviata entro il 2 marzo 2020. La riduzione si applica alla regolazione 2020 nella misura del 6,81%. Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2020 Agevolazioni” con il codice 127.
L’applicazione della riduzione alla regolazione 2021, per l’autoliquidazione 2021/2022, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2020 da presentare entro il 1° marzo 2021.

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