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Indennità onnicomprensiva per i lavoratori dello spettacolo: precisazioni

3 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Si forniscono chiarimenti sulle indennità COVID-19 previste dal decreto sostegni, con particolare riferimento all’indennità onnicomprensiva ai lavoratori dello spettacolo.

Il Decreto sostegni prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. L’indennità, in particolare, è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, che non siano titolari alla predetta data del 23 marzo 2021 di trattamento pensionistico diretto né titolari, alla data del 24 marzo 2021, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità. L’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Ebbene, relativamente all’indennità onnicomprensiva ai lavoratori dello spettacolo che non abbiano già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto Ristori, i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le due platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri nel periodo di osservazione indicato, fermi restando tutti gli altri requisiti, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.
L’incompatibilità di tutte le indennità disciplinate dall’articolo 10 del decreto Sostegni con il Reddito di emergenza è da intendersi con il solo Rem 2021. ne consegue che, il Rem 2021 è incompatibile solo con l’indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni, percepite nel 2021.

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