L’amministratore di una srl è responsabile penalmente laddove conceda in uso all’impresa datrice di lavoro dell’infortunato una pressa e nastro trasportatore nonché i dispositivi di protezione individuali non rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Nel caso, era stato provato che, l’amministratore di una società avesse concesso in uso all’impresa datrice di lavoro del lavoratore infortunato una pressa e nastro trasportatore nonché i dispositivi di protezione individuali non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I giudici avevamo affermato che, la persona giuridica che aveva fornito il macchinario, della quale l’imputato era amministratore, fosse la società piuttosto che il Consorzio. In particolare, la cooperativa aveva assunto un lavoratore con le mansioni di incaricato alla selezione ed allo smistamento dei rifiuti; successivamente, il lavoratore era stato convocato da un superiore presso la sede di lavoro, nonostante fosse il suo giorno di riposo, per svolgere attività mai svolte in precedenza, consistenti nell’inserimento della carta da riciclare sul nastro che l’avrebbe poi trasportata alla pressa schiaccia-rifiuti; tuttavia, la pressa si era bloccata a causa dell’eccessivo volume di carta inserita. Sebbene il dipendente in questione avesse preventivamente spento l’interruttore del nastro trasportatore, una volta salito con entrambi i piedi sul bocchettone della pressa, l’improvviso sblocco del macchinario lo aveva fatto scivolare al suo interno con amputazione di entrambi gli arti inferiori. L’ispettore della Asl aveva riscontrato che il macchinario era stato arbitrariamente assemblato in un unico percorso produttivo, sicché il nastro era privo di attrezzature di protezione e lo spegnimento del nastro non interrompeva la lavorazione della pressa, né vi erano postazioni per intervenire sulla pressa al fine di sbloccare l’intasamento della carta; lo stesso ispettore aveva accertato che il macchinario era stato fornito dalla srl con specifico contratto.
Ciò premesso, l’argomento secondo il quale la pressa ed il nastro trasportatore fossero a norma e fossero stati successivamente assemblati dalla Società Cooperativa, che il ricorrente ritiene travisato e trascurato dal giudice di appello, era stato già espressamente affrontato e sconfessato nella sentenza di primo grado, sul presupposto che il macchinario fosse stato concesso in uso appena nove giorni prima dell’infortunio.
Con riguardo al rilievo secondo il quale il contratto di comodato prevedeva il totale esonero da responsabilità del comodante «in merito al funzionamento ed alle modalità di utilizzo dei macchinari, soprattutto se oggetto di modifica e utilizzate in linea di produzione», va osservato che la responsabilità penale del ricorrente non è fondata sulla previsione dell’art.113 cod. pen (recante “cooperazione nel delitto colposo”) ma sulla contestata violazione degli artt. 41, 590, commi 1,2, e 3, 583, comma 2, n. 3 cod. pen. in relazione all’art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008. La condotta del comodante si pone in diretto nesso causale con l’infortunio occorso al lavoratore in virtù della specifica previsione dell’art. 23, il quale individua un particolare divieto a carico di colui che concede in uso macchinari ed attrezzature di lavoro non conformi alle prescrizioni antinfortunistiche, dalla cui violazione derivano conseguenze di rilievo penale che non possono essere eluse con una clausola di esonero da responsabilità contenuta in un contratto, che comporta effetti civili oltretutto limitati alle parti dell’accordo, secondo il principio generale dettato dall’art. 1372 cod. civ.