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Integrazione salariale per lavoratori con obbligo di permanenza domiciliare: richiesta e fruizione

27 Gennaio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inps, con messaggio n. 304 del 25 gennaio 2021, comunica il rilascio dell’applicativo per la presentazione all’Istituto delle domande di trattamenti CIGO, assegno ordinario, CIGD e CISOA, per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’Autorità Pubblica, nonché le relative istruzioni operative

Come noto, i datori di lavoro che abbiano sospeso l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la Pubblica autorità territorialmente competente abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda dei trattamenti di integrazione salariale, ordinaria e in deroga, di assegno ordinario e di CISOA, con specifica causale “COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare” (art. 19, D.L. n. 104/2020).
Le domande possono essere presentate datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni dell’Emilia-Romagna, del Veneto e della Lombardia, per periodi compresi tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della Pubblica autorità, fino a un massimo complessive di 4 settimane. Per la CISOA, invece, è possibile presentare domanda di accesso alla prestazione, sempre per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, tenuto conto della durata delle misure previste dai provvedimenti della Pubblica Autorità, ma fino a un massimo di 20 giornate.
Lo specifico trattamento di integrazione salariale riguarda esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ne consegue che detta particolare prestazione non può riguardare soggetti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, ovvero destinatari della misura che prevede il trattamento economico per malattia in caso di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Le relative domande dovevano essere trasmesse esclusivamente all’Inps, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Tuttavia, in ragione dei tempi tecnici che si sono resi necessari per la realizzazione delle procedure di gestione da parte dell’Istituto, gli effetti del regime decadenziale si considerano operanti a partire dal 15 febbraio 2021.
Alle istanze va allegata, in formato “pdf” e secondo un format specifico, un’autocertificazione (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) nella quale il datore di lavoro dichiara che i destinatari del trattamento oggetto della domanda non hanno prestato l’attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla Pubblica Autorità, indicandone gli estremi.
In caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modelli SR41 e SR43 semplificati) entro il termine di 30 giorni dalla notifica, da parte dell’Istituto, della PEC contenente l’autorizzazione alla prestazione. Trascorsi infruttuosamente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
I datori di lavoro che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale anticipando i relativi trattamenti ai dipendenti interessati, devono procedere al conguaglio o al rimborso degli importi anticipati entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per i datori di lavoro che accedono alla CIGD ed alla CISOA è previsto esclusivamente il pagamento diretto della prestazione.
I datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in argomento non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
Alla luce dell’implementazione delle procedure di gestione delle prestazioni CIGO, ASO, CIGD e CISOA, sono stati pertanto creati nuovi codici evento:
– CIGO: codice evento 62 (Fondo ad hoc Diretto e conguaglio);
– FIS e altri Fondi di solidarietà: codice evento 35;
– Deroga: codice evento 33197;
– CISOA: codice evento 14.
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale i datori di lavoro interessati valorizzano all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre, il codice “L065” e, nell’elemento <CongCIGOAltImp>, l’importo dell’indennità ordinaria posta a conguaglio, relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale. I datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario a carico dello Stato, ivi compresi i datori di lavoro iscritti al FIS, valorizzano il codice causale “L006”.
In caso di cessazione di attività, l’azienda può effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Nel caso in cui il periodo autorizzato per l’evento fosse stato già denunciato dal datore di lavoro con altro codice evento ovvero come periodo retribuito (ad esempio, per ferie o per altro congedo retribuito senza diritto a figurativo) ovvero come congedo non retribuito (ad esempio, aspettativa), i datori di lavoro provvedono alla sistemazione dei relativi eventi mediante la compilazione dell’elemento <MesePrecedente>, ovvero ritrasmettendo la denuncia individuale. Qualora fosse stato assolto l’obbligo contributivo, è sempre necessario l’invio di flusso regolarizzativo.
Infine, per il conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per gli eventi previsti per la causale “COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare” (periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020), i datori di lavoro compilano l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
– nell’elemento <CodiceCausale> indicano il codice causale “L020”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> indicheranno l’AnnoMese di riferimento;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
Contestualmente, con riferimento ai mesi per i quali i datori di lavoro abbiano già operato il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai dipendenti, essi devono procedere alla restituzione di quanto conguagliato utilizzando esclusivamente il codice causale già in uso “F110”.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

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