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Integrazioni salariali Decreto Sostegni: domanda integrativa per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021

30 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con circolare n. 71/2021, l’Inps illustra le novità introdotte dal decreto-legge n. 41/2021 in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD previste, i datori di lavoro che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 – DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021.

L’articolo 8 del decreto Sostegni interviene in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria, in deroga e di assegno ordinario, che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.
L’impianto normativo delineato dal DL n. 41/2021, nel rideterminare il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, si inserisce nel solco già tracciato dalla legge di Bilancio 2021, e ripropone la logica della selettività degli interventi.
Il comma 1 dell’articolo 8, DL n. 41/2021, in particolare, prevede che i datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza, possono richiedere trattamenti di CIGO (di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.
Il successivo comma 2 stabilisce invece che, per i trattamenti di ASO e di CIGD (di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020), i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
In ordine alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, si osserva che la decorrenza del 1° aprile 2021, prevista dal menzionato articolo 8 del DL n. 41/2021 per tutte le tipologie di trattamenti, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge di Bilancio, atteso che, per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell’attività dal 1° gennaio 2021, le 12 settimane di interventi previste dalla legge di bilancio 2021, sono terminate – al massimo – il 25 marzo 2021.
Ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti, su conforme parere del Ministero del Lavoro e nelle more della definizione dell’iter legislativo di conversione in legge del decreto Sostegni, si fa presente che il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 8 potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, quindi da lunedì 29 marzo 2021.
Per dette misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.
Trattamenti di integrazione salariale ordinaria
Come anticipato, l’articolo 8 del DL n. 41/2021 introduce un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.
Le suddette 13 settimane si aggiungono alle 12 previste dalla legge n. 178/2020. Conseguentemente, in caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, secondo l’articolazione che segue:
– 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
– ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.
Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dalla legge di Bilancio 2021, è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane di trattamenti previsto dal decreto–legge n. 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021.

Trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione guadagni in deroga
Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto Sostegni stabilisce che i datori di lavoro rientranti nelle tutele del Fondo di integrazione salariale, dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché quelli che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione in deroga, per le sospensioni o riduzioni delle attività produttive conseguenti a eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, possono richiedere rispettivamente i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD per un massimo di 28 settimane complessive.
Si ricorda che, in forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, i medesimi soggetti possono richiedere i trattamenti in parola per un periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. La norma non prevede l’imputazione alle nuove settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della citata legge n. 178/2020. Conseguentemente, le settimane richieste con causale “COVID – 19 L. 178/20”, che si collocano anche parzialmente dopo il 31 marzo 2021, non riducono il numero delle settimane introdotte dal DL n. 41/2021. Ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti è aggiuntivo a quello precedente.
Quindi, i datori di lavoro in questione hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, secondo l’articolazione che segue:
– 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
– ulteriori 28 settimane dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.
Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dalla legge di Bilancio 2021, è possibile richiedere il nuovo periodo di 28 settimane di trattamenti previsto dal DL n. 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021.

Destinatari del nuovo periodo di trattamenti
La previsione normativa dell’articolo 8 del DL n. 41/2021, consente ai datori di lavoro privati l’accesso ai nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale, a prescindere dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge n. 178/2020.
Le tutele di cui al decreto-legge si applicano ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge).
Alla medesima conclusione si giunge, in via analogica, con riferimento ai trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).
Nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Modalità di richiesta delle integrazioni salariali
Come già anticipato con il messaggio n. 1297/2021, per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD previsti dal decreto-legge n. 41/2021, come sopra individuate, i datori di lavoro dovranno utilizzare la causale “COVID 19 – DL 41/21”.
I datori di lavoro, che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 – DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021.
La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.
In relazione alle domande integrative di assegno ordinario, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.
In analogia a quanto stabilito per le istanze aventi decorrenza dal 1° aprile 2021, il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021.

Estensione dell’utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga
Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 6 dell’articolo 8 del DL n. 41/2021 estende le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga.
Si ricorda che, prima dell’intervento operato dal decreto Sostegni, l’utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di CIGD era limitato alle sole aziende plurilocalizzate in forza della previsione contenuta nell’articolo 22, comma 6-bis, del DL n. 18/2020. Ne deriva che, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative a tutti trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all’emergenza da COVID–19 decorrenti dal 1° aprile 2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto, indipendentemente dalla causale richiesta.

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale
In continuità con l’impianto normativo tracciato dalla legge n. 178/2020, il nuovo decreto, in aggiunta alla facoltà, già riconosciuta dall’articolo 1, comma 714, della legge n. 178/2020, di integrare i trattamenti di integrazione salariale in deroga relativi ai periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, estende l’integrazione a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti per effetto di sospensioni o riduzioni delle attività produttive avvenute nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, a seguito di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 1, comma 714, della legge di Bilancio 2021, è possibile richiedere l’integrazione del nuovo periodo di 28 settimane di trattamenti in deroga previsto dal DL n. 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021.
Atteso che la previsione di cui al richiamato articolo 9, comma 3, del decreto Sostegni estende l’integrazione a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD) di cui al comma 2 dell’articolo 8 del medesimo decreto e che detti trattamenti sono esclusi dall’obbligo di versamento del contributo addizionale, la suddetta esenzione opera anche con riferimento ai trattamenti integrativi di cui trattasi.

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