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Isopensione e indennità di esodo: chiarimenti sul periodo di spettanza

28 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

 

Forniti chiarimenti ai titolari, entro il 1° gennaio 2019, di prestazioni di accompagnamento e di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà in merito al periodo di spettanza

 

Con la Circolare 27 settembre 2021, n. 142, l’INPS fornisce chiarimenti relativi ai titolari, entro il 1° gennaio 2019, di prestazioni di accompagnamento alla pensione (c.d. isopensione) e di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà, rideterminando il periodo di spettanza delle suddette prestazioni di accompagnamento alla pensione e dell’eventuale contribuzione correlata.

 

Decorrenza delle pensioni in relazione agli incrementi della speranza di vita.
Nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018 l’adeguamento  meccanismo degli incrementi della speranza di vita ha avuto una cadenza triennale che è diventata biennale a far tempo dall’anno 2019. Gli incrementi vengono stimati in via prospettica dall’ISTAT e pubblicati ogni anno nel rapporto della Ragioneria Generale dello Stato relativo alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario.
Pertanto, poiché in fase di certificazione vengono utilizzati incrementi determinati in via prospettica, si può verificare la circostanza che una decorrenza, certificata sulla base della speranza di vita calcolata in un periodo più remoto, possa non coincidere con la decorrenza determinata, in fase di liquidazione della pensione, sulla base degli incrementi per la speranza di vita disciplinati dal suddetto decreto direttoriale.
Per il biennio 2021-2022 gli incrementi della speranza di vita fossero pari a zero, modificando le stime precedenti, utilizzate dall’INPS, ai fini del rilascio delle numerose certificazioni di esodo. In particolare, per coloro che hanno avuto accesso agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione in argomento entro il 1° gennaio 2019, la maturazione dei requisiti contributivi, per la pensione anticipata, è fissata a 42 anni e 3 mesi per le donne e a 43 anni e 3 mesi per gli uomini e la maturazione del requisito anagrafico, per la pensione di vecchiaia, è fissata a 67 anni, a prescindere da quale sia stata la data certificata, in via prospettica, in fase di accesso alle suddette prestazioni.
Solo l’emanazione dei decreti direttoriali per gli anni a venire stabilirà in modo definitivo l’incremento della speranza di vita per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2023.
Resta ferma la possibilità per i titolari delle prestazioni in argomento di avvalersi – avendone maturato i prescritti requisiti di età, contribuzione e finestra di accesso e anche prima della scadenza della prestazione inizialmente stabilita e comunicata con il provvedimento di liquidazione della prestazione stessa – di qualunque altra tipologia di accesso a pensione (quota 100, cumulo, totalizzazione, opzione donna, ecc.), indipendentemente dalla tipologia di pensione alla quale era stata inizialmente riferita la prestazione di accompagnamento a pensione.

Titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione
Per i titolari di prestazioni di accompagnamento alla, con decorrenza entro il 1° gennaio 2019, a seguito delle variazioni dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita successive alla cessazione del rapporto di lavoro, viene conseguentemente modificata la durata del periodo di corresponsione delle prestazioni e della contribuzione correlata eventualmente dovuta. L’INPS provvederà pertanto all’erogazione delle prestazioni in relazione alle variazioni dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.
Nello specifico, per il biennio 2021-2022, l’isopensione è dovuta fino alla data di maturazione del requisito anagrafico di 67 anni (non più di 67 anni e 3 mesi) ovvero fino alla maturazione del requisito contributivo di 42 anni e 3 mesi per le donne (non più di 42 anni e 6 mesi) o 43 anni e 3 mesi per gli uomini (non più di 43 anni e 6 mesi). La contribuzione correlata è dovuta fino alla data di maturazione dei predetti requisiti.
Si evidenzia, inoltre, che potrebbero essersi verificati dei casi di presentazione in ritardo della domanda di pensione anticipata in quanto i pensionandi potrebbero non aver considerato l’incremento pari a zero della speranza di vita. Fermo restando che, in tali casi, la decorrenza dei trattamenti pensionistici è comunque la prima utile in base alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata, le parti datoriali possono assicurare, esclusivamente per le domande di pensione anticipata presentate entro il mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, la permanenza in esodo – non oltre il mese di scadenza delle prestazioni in argomento, come calcolata in via prospettica al momento dell’accesso – garantendo il pagamento dell’indennità, affinché per l’interessato non si verifichi soluzione di continuità tra la scadenza delle suddette prestazioni e la percezione del trattamento pensionistico. In tali casi la contribuzione correlata è comunque dovuta fino alla maturazione dei requisiti contributivi di 42 anni e 3 mesi per le donne e di 43 anni e 3 mesi per gli uomini.

Titolari di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà
Con riferimento ai titolari, entro il 1° gennaio 2019, di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà si fa riserva di fornire successive istruzioni, nel caso in cui i competenti Comitati amministratori assumano sulla tematica in oggetto specifiche determinazioni. In assenza di tali determinazioni, si conferma la facoltà del lavoratore in esodo di usufruire dell’assegno straordinario fino alla scadenza inizialmente stabilita. Nel caso di anticipo della scadenza, la Struttura territoriale competente alla gestione dell’assegno straordinario avrà cura di inserire nel “Portale delle prestazioni atipiche” le rate di prestazione di accompagnamento a pensione, eventualmente corrisposte nelle more della liquidazione della pensione, utilizzando le modalità illustrate nel manuale operativo pubblicato sul medesimo Portale. Le somme non dovute al beneficiario e finanziate con la provvista mensile anticipata saranno restituite all’azienda esodante con le consuete modalità.

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