Nel regime agevolato Iva, previsto dall’articolo 124 del Decreto Rilancio rientrano le barelle utilizzate per trasportare pazienti Covid in quanto considerate quali carrelli per emergenza. Escluse invece le apparecchiature radiologiche per esami diagnostici, in quanto non associate ad alcuna delle voci doganali ammesse all’agevolazione (Agenzia Entrate – risposte 11 febbraio 2021, nn. 99 e 100). Il Decreto Rilancio ha previsto un elenco di beni necessari per il contenimento dell’emergenza Covid-19 ai quali si applica un regime Iva agevolato con aliquota del 5% e per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 la totale esenzione dall’Iva. Barelle Con specifico riferimento alla voce carrelli per emergenza l’Agenzia delle Dogane ha associato il codice TARIC ex 8713 9000 (Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione) ed ex 9402 9000 (Mobili per la medicina,la chirurgia, l’odontoiatria o la veterinaria) e il documento “Nota ai direttori generali degli stati membri e alle amministrazioni fiscali e doganali del Regno unito” della Commissione Europea, tradotta dall’Agenzia delle dogane e monopoli (Rif. Ares(2020)1923616-03/04/2020),citato anche dall’Istante, specifica che la voce “Carrelli di emergenza” comprende, più specificatamente, le “Barelle con e senza rotelle per lo spostamento dei pazienti all’interno di ospedali e cliniche”. Strumenti radiologici Non sono invece inclusi tra la “strumentazione per diagnostica per COVID-19” gli strumenti radiologici e pertanto non possono usufruire del regime Iva agevolato.
Detto questo, possono rientrare del trattamento Iva agevolato anche le barelle biocontenitive, in quanto rientranti tra i “Carrelli per l’emergenza, perché trattasi di attrezzature idonee al trasporto dei pazienti affetti da Coronavirus, utili ad evitare possibili rischi infettivi durante gli spostamenti intra ed extraospedalieri.