02 SETT 2021 Trattamento IVA applicabile ai contributi aggiuntivi versati a una Associazione da parte di enti associati (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 agosto 2021, n. 576) Il presupposto oggettivo impositivo per l’applicazione dell’IVA si deve escludere, solo nel caso in cui non venga ravvisata alcuna correlazione tra la prestazione di servizi effettuata ed il corrispettivo percepito.
Nel caso di specie l’interpellante, da quanto emerge dalle norme statutarie, ha tra i propri scopi, nell’ambito del più generico perseguimento degli obiettivi attinenti allo svolgimento di attività di supporto operativo e tecnicoscientifico agli enti associati in materia di governo del territorio, ambiente e infrastrutture, quello di “svolgere specifiche attività a favore dei predetti soci, da qualificare in programmi annuali di attività, in particolare per quanto attiene alla predisposizione di studi su problematiche territoriali e all’attività di collaborazione e assistenza nella redazione dei rispettivi atti di programmazione, pianificazione e progettazione”.
Sulla base di quanto previsto dallo Statuto, vengono successivamente definiti e stipulati i programmi di collaborazione (convenzioni) tra lo stesso Centro Studi e i vari enti locali associati che intendono avvalersi, in base alle proprie richieste ed esigenze, delle suddette specifiche attività. Dai predetti accordi emerge che l’istante si impegna oltre che a svolgere l’attività che si evince dall’oggetto dei medesimi programmi, anche altre attività di supporto quali: partecipare agli incontri necessari per verificare le diverse fasi del lavoro e a partecipare ad eventuali incontri pubblici che si riterranno necessari per comunicare all’esterno i risultati della attività con l’eventuale predisposizione di report/presentazioni.
A fronte dei diversi obblighi assunti in sede di accordo convenzionale da parte del Centro Studi viene riconosciuto un contributo aggiuntivo (rispetto alla ordinaria quota associazione) necessario alla parziale copertura delle maggiori spese connesse allo svolgimento di tali specifiche attività.
Da quanto sin qui esposto, emerge che le predette specifiche attività, previste dallo Statuto, vengono rese dall’istante a titolo oneroso, ossia nell’ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive e quindi di natura sinallagmatica, esistendo un nesso diretto fra le stesse prestazioni fornite e le somme ricevute, a nulla rilevando sia la circostanza che tali somme siano inferiori al prezzo di costo e sia che le prestazioni fornite siano finalizzate al perseguimento di un interesse pubblico.
In tal senso, il presupposto oggettivo si verifica nella misura in cui il Centro Studi si impegna a realizzare le specifiche attività e gli enti associati riconoscono e versano il contributo aggiuntivo che, seppur vada a coprire non interamente i costi sostenuti dal centro, rappresenta in ogni caso il compenso per le prestazioni rese, in mancanza del quale l’interpellante non si sarebbe impegnato a svolgere le medesime prestazioni.
A supporto di detta tesi vi è la circostanza che la titolarità degli elaborati e degli studi svolti dall’istante viene riservata ai vari enti-soci committenti.
Per le suesposte considerazioni, il Fisco ritiene che nella fattispecie in esame sussista il presupposto oggettivo ai fini della disciplina Iva.