Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa nella cooperativa artigiana da parte dei soci che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, che va considerato, oltre ad eventuali altri redditi d’impresa, ai fini della determinazione della base imponibile per la quantificazione dell’importo da versare a titolo di contribuzione eccedente il minimale, alla Gestione autonoma degli artigiani (Inps, circolare 17 febbraio 2021, n. 29) Come noto, è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2, L. n. 443/1985). Altresì, è artigiana l’impresa che è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale (art. 3, co. 2, L. n. 443/1985).
Dunque, l’attività dell’impresa artigiana può pertanto svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.
Nel caso di una società cooperativa, il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali (art. 1, co. 3, L. n. 142/2001). Al riguardo, la connotazione del rapporto giuridico tra la società cooperativa ed il lavoratore artigiano può essere rinvenuta sia nello statuto associativo, nel quale sono individuate le modalità di raggiungimento dell’oggetto sociale dell’attività imprenditoriale a cui le attività dei singoli devono tendere, sia nel contratto tra lavoratore e cooperativa, nel quale specificatamente è indicata la tipologia di rapporto lavorativo instaurato. Peraltro, anche nel Regolamento della cooperativa devono essere riportate le tipologie dei diversi rapporti di lavoro attraverso i quali la cooperativa intende conseguire lo scopo sociale (artt. 1 e 6, L. n. 142/2001). In particolare, devono essere indicate le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato, con richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.
Ne consegue, quindi, che tra la cooperativa e il socio può essere instaurato anche un rapporto di lavoro autonomo artigiano, dal quale deriva l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani. In ogni caso, la qualificazione adottata come artigiano nel contratto, in conformità al Regolamento, non può prevalere su quella che deriva dall’osservazione della realtà effettuale, dovendo la previsione negoziale essere sempre convalidata e rispettata anche in fase esecutiva. In altri termini, quanto esplicitato dalle parti nel negozio, deve trovare riscontro nelle modalità di esecuzione in concreto della prestazione lavorativa, in aderenza al principio di effettività del rapporto di lavoro tra socio e cooperativa.
Al fine dell’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore socio della cooperativa, la cui natura artigiana è stata riconosciuta dall’Albo delle imprese artigiane, rileva la presenza delle delibere d’iscrizione alla suddetta Gestione, inviate dall’Albo delle imprese artigiane. Anche nel caso in cui risulti un contenzioso giudiziario in corso e il socio lavoratore non dovesse risultare assicurato per il medesimo rapporto di lavoro dalla società cooperativa nel Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) o nella Gestione separata, le Strutture territoriali Inps devono procedere ad aprire una posizione assicurativa in capo ai soci che risultano iscritti all’Albo delle imprese artigiane, nel rispetto dei termini prescrizionali. Nell’ipotesi, invece, di soci lavoratori assicurati per il medesimo rapporto di lavoro dalla società cooperativa nel FPLD o nella Gestione separata, in ragione dell’esigenza di tutelare il legittimo affidamento e preservare l’integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, i provvedimenti di modifica della Gestione previdenziale degli stessi con il passaggio nella Gestione speciale autonoma degli artigiani, hanno effetto con decorrenza dal 1° marzo 2021.
Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa nella cooperativa artigiana da parte dei soci che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917/1986; art. 1, co. 114, L. n. 208/2015), che va considerato, oltre ad eventuali altri redditi d’impresa, ai fini della determinazione della base imponibile per la quantificazione dell’importo da versare a titolo di contribuzione eccedente il minimale (L. n. 233/1990), alla Gestione speciale autonoma degli artigiani.