Si forniscono precisazioni in merito all’attività e agli adempimenti relativi alla comunicazione smart working. In particolare, il Ministero del lavoro ha chiarito che, la trasmissione della suddetta comunicazione deve essere eseguita esclusivamente utilizzando l’applicativo informatico disponibile sul sito dello stesso Ministero secondo le istruzioni tecnico-procedurali fornite.
Non sono ammesse modalità di trasmissione equipollenti all’utilizzo della piattaforma informatica.
L’invio della comunicazione in oggetto a mezzo PEC non assolve dunque l’adempimento prescritto dalla normativa vigente.
Fino al 31 dicembre 2021 – ai sendi dell’art. 11 del D.L. n. 52/2021, convertito in legge 17 giugno 2021, n. 87 – le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dall’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, utilizzando la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), che prevede esclusivamente l’uso di modulistica e applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del lavoro.