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Lavoro intermittente: alle parti sociali nessun potere di interdirne l’utilizzo nel settore regolato

8 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In ragione delle più recenti pronunce giurisprudenziali, l’INL – con circolare n. 1/2021 – chiarisce che alle parti sociali è affidata l’individuazione delle sole «esigenze» che giustificano il ricorso al lavoro intermittente e che anche il Ministero del lavoro ha posto in rilievo come alle parti sociali non sia stato riconosciuto alcun altro potere al di fuori di tale particolare aspetto e, in special modo, il potere di interdire l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato. Con riferimento al settore dell’autotrasporto, si precisa poi che la discontinuità è riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, “con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”.

L’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito importanti indicazioni in ordine al campo di applicazione del lavoro intermittente, anche in ragione delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia.
Una prima indicazione riguarda il ruolo della contrattazione collettiva che, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2015, è chiamata ad individuare le esigenze che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale “anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”.
Sul punto, il Ministero del lavoro si era già espresso con risposta ad interpello n. 37/2008 e con nota n. 18194/2016, il cui contenuto deve, però, ritenersi superato alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 29423 del 13 novembre 2019. Pur riferendosi alla precedente disciplina, la citata sentenza ha evidenziato che l’art. 34, co. 1, d.lgs n. 276/2003 si limita a demandare alla contrattazione collettiva la individuazione delle «esigenze» per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, senza riconoscere esplicitamente alle parti sociali alcun potere di interdizione in ordine alla possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Né un siffatto potere di veto può ritenersi insito nel richiamato «rinvio» alla disciplina collettiva che riguarda solo un particolare aspetto di tale figura contrattuale e che nell’ottica del Legislatore trova il proprio fondamento verosimilmente nella considerazione che le parti sociali, per la prossimità allo specifico settore oggetto di regolazione, sono quelle più in grado di individuare le situazioni che possono giustificare il ricorso a tale tipologia di lavoro. La sentenza de qua mette dunque in evidenza la circostanza secondo cui alle parti sociali è affidata l’individuazione delle sole «esigenze» che giustificano il ricorso al lavoro intermittente ed anche il Ministero del lavoro ha posto in rilievo come “alle parti sociali non sia stato riconosciuto alcun altro potere al di fuori di tale particolare aspetto e, in special modo, il potere di interdire l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato”.
Ne consegue dunque la necessità di conformarsi alla pronuncia della Suprema Corte, nel senso di non tener conto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di eventuali clausole sociali che si limitino a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente.
In tali casi – ferme restando le indicazioni già fornite in altre occasioni – occorrerà quindi verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia invece ammissibile in virtù della applicazione delle ipotesi c.d. oggettive individuate nella tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 ovvero delle ipotesi c.d. soggettive, ossia “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.

La anzidetta questione è collegata a quella concernente la possibilità di ricorrere al lavoro intermittente nel settore dell’autotrasporto. Il Ministero del lavoro ha al riguardo chiarito che l’attuale contrattazione collettiva di settore non contiene specifiche previsioni in ordine alla individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula del contratto intermittente. Di conseguenza – ferma restando l’eventuale presenza di ipotesi c.d. soggettive – si deve fare riferimento alla tabella allegata al citato Regio Decreto che, tra le attività da considerare di carattere discontinuo annovera, al punto 8, quella del “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”.
Stante la formulazione della disposizione, il Ministero ha argomentato che la discontinuità è riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, “con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”.
A questa interpretazione – secondo il Ministero – non è di ostacolo la citata sentenza n. 29423/2019 la quale, come sopra accennato, si è limitata a stabilire il principio secondo cui non è previsto, in capo alla contrattazione collettiva, alcun potere di interdire il ricorso a tale tipologia contrattuale, senza affrontare la questione interpretativa del punto 8 della tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923.

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