Dal 1° gennaio 2022 è abolita la specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (c.d. “esterometro”). La trasmissione di tali operazioni avverrà attraverso il Sistema di interscambio (art. 1, co. 1103 e 1104, L. 30 dicembre 2020, n. 178). Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere saranno trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio, lo stesso canale utilizzato per le fatture elettroniche. Con riferimento alle medesime operazioni: – la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; – la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. Per l’omessa o errata trasmissione dei dati, è prevista una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (con tetto di 200 euro mensili) se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.