Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024. La legge di bilancio si articola in diversi interventi che puntano a rafforzare il tessuto economico e sociale, sostenendo la crescita e la competitività dell’economia italiana. Tra questi quelli di tipo fiscale, gli investimenti per i privati, per le imprese e per i giovani e, le norme di attuazione europee. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 29 ottobre 2021, n. 44) FISCO Per ridurre il cuneo fiscale e l’Irap è previsto un intervento da complessivi 8 miliardi di euro, di cui 6 con un nuovo stanziamento di bilancio e 2 miliardi già assegnati in precedenza. Con uno stanziamento di 650 milioni, la plastic tax e la sugar tax sono rinviate al 2023. L’aggio sulla riscossione per le operazioni successive al primo gennaio sarà posto interamente a carico dello Stato. Viene ridotta dal 22% al 10% l’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile. Vengono stanziati 2 miliardi di euro nel 2022 per contenere l’aumento dei costi dell’energia. INVESTIMENTI Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari privati, gli incentivi al 50% e al 65% e le relative maggiorazioni sono prorogati fino al 2024 alle medesime aliquote. Gli incentivi al 110% sono estesi al 2023 per i condomini e gli IACP, con riduzione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025. Per le altre abitazioni, l’incentivo al 110% è esteso per il secondo semestre del 2022 per le abitazioni principali di persone fisiche con la previsione di un tetto Isee. Gli incentivi per le facciate sono confermati anche nel 2023 con una percentuale agevolata pari al 60%. ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e dei Ministri competenti, ha approvato, in esame definitivo, dieci decreti legislativi di attuazione di norme europee. Di seguito le principali previsioni dei provvedimenti, con l’indicazione dei Ministri proponenti). I testi tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
Sono prorogate e rimodulate le misure di Transizione 4.0 fino al 2025. Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi (per 3 miliardi di euro), la cosiddetta ‘Nuova Sabatinì e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese. La possibilità di trasformare le Deferred Tax Assets (DTA) in crediti di imposta viene estesa fino al 30 giugno 2022, con la medesima percentuale e un tetto massimo per singola operazione.
È previsto il finanziamento permanente del Bonus Cultura per i diciottenni. Sono estesi per tutto il 2022 gli incentivi fiscali previsti per l’acquisto della prima casa da parte degli under36 e finanziati il Fondo affitti giovani e il Fondo per le politiche giovanili.
1. Recepimento della direttiva (UE) 2019/1, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministero dello sviluppo economico).
Il testo interviene pressoché esclusivamente nella disciplina antitrust oggi recata dalla legge 287/1990 ed in particolare sull’attività istruttoria, sui poteri ispettivi e sanzionatori, sul regime probatorio, l’accesso al fascicolo e sulla la prescrizione, al fine di rendere più efficace il contrasto delle condotte anticoncorrenziali, ispirandosi ai poteri attribuiti alla Commissione europea dal regolamento (CE) n. 1/2003 nei procedimenti di sua competenza.
2. Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, e del Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i Regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 e recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell’articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 e dell’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministero dell’economia e delle finanze).
Il provvedimento introduce la nozione di “pre-commercializzazione”, che consiste nel fornire informazioni e comunicazioni su strategie o su idee di investimento da parte di una società di gestione del risparmio o di un gestore di fondi di investimento alternativi ai potenziali investitori professionali. Si chiarisce che la pre-commercializzazione non costituisce offerta al pubblico.
Il provvedimento interviene sul decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico finanza – TUF) e adeguare l’ordinamento nazionale (TUF) alle novità introdotte dalla direttiva 2019/1160 e dal regolamento 2019/1156, in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (OICR) (in attuazione della delega di cui all’art. 13 della legge n. 53 del 2021 – legge di delegazione europea 2019-2020) e introdurre disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17 di adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento prospetto (si tratta di modifiche minime di carattere essenzialmente redazionale) in base alla procedura di cui all’art. 31, comma 5, della legge 234 del 2012.
3. Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministero dell’economia e delle finanze).
Il decreto introduce il regime fiscale agevolato IVA noto come “call-off stock”, il quale semplifica gli adempimenti previsti per talune operazioni intracomunitarie, consentendo lo stoccaggio dei beni in un deposito con conseguente differimento di ogni adempimento IVA al momento in cui i beni escono dal deposito per essere acquistati. Lo schema individua, altresì, per le c.d. “operazioni a catena” la cessione, tra quelle della “catena”, che deve considerarsi come intracomunitaria e, pertanto, non imponibile ai fini IVA.
4. Attuazione della direttiva (UE) 2019/520, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).
Il testo mira a favorire lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi.
5. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministero dell’economia e delle finanze).
L’articolato contiene i seguenti interventi di maggior rilievo: la designazione delle autorità nazionali competenti, abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari (Ufficio nazionale per il recupero dei beni istituito presso il Ministero dell’interno, autorità giudiziaria, servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata, Ministro dell’interno, Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, questori, direttore della Direzione investigativa antimafia); la designazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia quali autorità nazionali competenti a richiedere e a ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF, qualora necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o nell’ambito di un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.
6. Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministero dell’economia e delle finanze).
Il decreto recepisce la normativa “Investment Firms Directive” (IFD) e adeguamento l’ordinamento italiano alla normativa “Investment Firms Regulation” (IFR).
I due provvedimenti definiscono un nuovo regime prudenziale per le imprese di investimento, prevedendo una disciplina differenziata rispetto agli enti creditizi, che tiene conto delle dimensioni, delle attività svolte e dei rischi delle diverse tipologie di imprese di investimento. Le stesse imprese di investimento sono suddivise in quattro categorie.
Il Regolamento 2019/2033 ha modificato la definizione di ente creditizio, che ora comprende, oltre alle banche, anche le imprese che prestano determinati servizi di investimento e hanno un attivo di bilancio pari almeno a 30 miliardi di euro, a livello individuale o consolidato. Una soglia che, attualmente, non viene superata da nessuna società di intermediazione mobiliare (SIM) italiana.
La Banca d’Italia e la Consob sono designate come autorità competenti a esercitare le funzioni e i poteri previsti dalle norme europee, secondo l’attuale riparto di competenze regolamentari e di supervisione previsto dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), con riguardo alle SIM. Viene così assicurata continuità con il quadro normativo attuale, considerato che Direttiva e Regolamento di fatto sostituiscono, semplificandolo, quello oggi applicabile alle SIM.
7. Disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministero dell’economia e delle finanze).
Si disciplina, tra l’altro: il meccanismo di doppia rivalsa, secondo cui il titolare delle obbligazioni può rivalersi sia nei confronti dell’emittente, sia nei confronti delle attività di copertura; la non aggredibilità delle obbligazioni garantite; la figura del “controllore dell’aggregato di copertura”; la vigilanza pubblica sulle emissioni di obbligazioni bancarie garantite, attribuendone i relativi poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione alla Banca d’Italia.
8. Attuazione della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (Rifusione) (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministero dell’economia e delle finanze).
Si modifica il testo unico delle accise (d. lgs. n. 504 del 1995) per recepire la direttiva (UE) 2020/262 che reca disposizioni sul regime sospensivo dell’accisa, sull’individuazione del momento in cui sorge l’obbligazione tributaria in materia di accisa e sulla previsione di soglie comuni relative alla perdita parziale dei prodotti sottoposti ad accisa durante il trasporto; sono introdotte inoltre, nel regime armonizzato dell’accisa, anche nuove figure di soggetti obbligati (speditore e destinatario certificati) e, correlatamente ad esse, anche modalità telematiche di tracciamento dei trasferimenti di prodotti immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali.
9. Attuazione della direttiva (UE) 2019/770, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministero della giustizia).
Il provvedimento introduce nuove disposizioni nel codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, al fine di adeguare la normativa italiana alla direttiva 2019/770, che disciplina determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista, fra i quali la conformità del bene al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura, nonché la modifica del contenuto o del servizio digitale.
10. Attuazione della direttiva (UE) 2019/771, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE – (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministero della giustizia).
La direttiva (UE) 2019/771 detta la disciplina per armonizzare determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni, al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno garantendo, al contempo, un’adeguata protezione dei consumatori. Si modifica pertanto il capo I del titolo III della parte IV del codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) che reca la disciplina dei contratti di vendita, delle garanzie di conformità e dei diritti del consumatore.