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Licenziamento disciplinare, incompletezza del codice e violazione del minimo etico

15 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Anche in caso di mancata correlazione tra infrazioni e sanzioni nell’ambito del codice disciplinare, l’ipotesi di condotta contraria al c.d. minimo etico, ossia quando la condotta addebitata al lavoratore sia immediatamente percepibile dal medesimo come illecito, la sua predeterminazione in quanto a sanzione applicabile è superflua (Corte di Cassazione, ordinanza 09 luglio 2021, n. 19588).

Una Corte di appello territoriale, confermando la pronuncia del Tribunale di primo grado, ha respinto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato ad una impiegata con mansioni di direttrice di filiale di Banca, per numerose operazioni irregolari in posizione di conflitto di interessi la Banca, espletate senza effettuare le dovute valutazioni ai fini della normativa antiriciclaggio.
Nello specifico, la Corte di merito, ritenuti provati tutti gli addebiti contestati, per i quali peraltro è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente, ha rilevato che le condotte erano connotate da intenzionalità finalisticamente orientata a mettere all’incasso polizze assicurative di una cliente, procurando un ingiusto profitto alla madre della lavoratrice in questione, mediante la modifica del beneficiario.
Ciò, del resto, poteva desumersi dalla impressionante sequanza di irregolarità, enunciate nella lettera di contestazione, così integrando non solo la violazione del codice etico, diffuso in rete e ben conosciuto dalla funzionaria, ma altresì del più elementare dovere di diligenza e degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede (artt. 1175, 1376, 2105 c.c.). Di qui, considerato il ruolo svolto dalla dipendente ed il grado di fiducia richiesta, con conseguenti effetti dannosi per la Banca in termini di danno di immagine e patrimoniali, per aver esposto la Banca alle azioni risarcitorie degli eredi della cliente, il licenziamento per giusta causa era da considerarsi legittimo.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione la lavoratrice, lamentando che il codice etico della Banca prevedeva esclusivamente precetti senza alcuna correlazione con le sanzioni e che fosse violata la previsione della pubblicazione del codice disciplinare, sia in quanto non corredato dalle sanzioni disciplinari sia perché diffuso tra i dipendenti in via informatica, ma mai affisso.
Per la Suprema Corte, i motivi di ricorso sono inammissibili mancando ogni riferimento alla ratio decidendi del provvedimento impugnato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Corte di Cassazione, sentenza 3 agosto 2007, n. 17125).
Nel caso di specie difetta la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale non ha affermato che la ragione del licenziamento è da rinvenire nella violazione di prescrizioni specifiche, di natura tecnico-operativa, descritte nel codice etico, bensì ha ritenuto che la dipendente si era resa inadempiente ai generali obblighi di diligenza, correttezza, buona fede previsti dal codice civile.
In ogni caso, nel merito, in relazione alla mancata correlazione tra infrazioni e sanzioni disciplinari nell’ambito del codice disciplinare, per consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 7105/2014), nelle ipotesi di condotta contraria al c.d. minimo etico, ossia quando la condotta addebitata sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, la predeterminazione dell’illecito e l’affissione del codice disciplinare sono superflue.

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