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Lieve ritardo nel pagamento dell’avviso bonario: la sanzione è piena

26 Novembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte dovute, la riduzione prevista in caso di ritardo lieve (entro 15 gg.), non si applica nell’ipotesi di ritardato versamento rispetto al termine stabilito in sede di controllo formale della dichiarazione con la comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario). (Corte di Cassazione – Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36577).

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il contribuente ha effettuato il pagamento delle somme accertate con un ritardo di tre giorni rispetto al termine indicato nella comunicazione di irregolarità con la quale, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate aveva accertato l’omesso versamento delle imposte dovute. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha irrogato la sanzione nella misura ordinaria (30 per cento).
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente, ritenendo applicabile la riduzione della sanzione prevista per il ritardo lieve, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte Suprema ha riformato la decisione dei giudici tributari.

Secondo la disciplina in materia di riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni fiscali (art. 2, co. 2 del D.Lgs. n. 462 del 1997): l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute (…), entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione”.
Pertanto, il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un terzo, opera quando, entro il termine ivi previsto, venga eseguito il pagamento integrale.

In materia di sanzioni per ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione (art. 13, co. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997) è previsto: “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato (…). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Al riguardo la Corte Suprema ha precisato che il riferimento al “ritardo non superiore a quindici giorni” è riferito alla scadenza ordinaria, fisiologica, prevista dalle singole leggi d’imposta e non al ritardo – ulteriore – rispetto al momento di accertamento operato dall’Ufficio.
Il riferimento al controllo formale (e all’applicazione in tale sede della sanzione per ritardato e omesso versamento), poi, costituisce solo il riconoscimento della possibilità di irrogare la sanzione anche con la cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis e 54 bis e non la possibilità di ridurre l’ammontare della sanzione in relazione al ritardato pagamento di quanto così richiesto.

Secondo i giudici tale ultima conclusione sarebbe illogica, oltrechè incoerente con la previsione dell’art. 2, co. 2 del D.Lgs. n. 462 del 1997. Accettando la tesi dei giudici tributari, infatti, ove il pagamento sia effettuato prima della scadenza del termine assegnato (con la comunicazione di irregolarità) la sanzione è ridotta al 10%, mentre se è effettuato dopo detto termine sarebbe ridotta al 2% per ogni giorno di ritardo.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte dovute, la riduzione prevista dall’art. 13, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 471 del 1997, riguarda solo l’ipotesi dell’inosservanza (lieve) rispetto all’originaria scadenza per il pagamento, come disciplinata dalle singole leggi d’imposta, e non il caso del ritardato versamento rispetto al momento di accertamento operato dall’Ufficio, evenienza nella quale è applicabile, in caso di riscontro in sede di controllo formale, esclusivamente il beneficio di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997 ove il pagamento integrale di quanto richiesto sia eseguito entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione ivi prevista”.

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