L’individuazione del rischi presenti in azienda è prerogativa del datore di lavoro, non delegabile, pertanto, non rileva, ai fini della esclusione della responsabilità, la circostanza che il datore rilascia a terzi un’apposita delega di funzioni per provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza (art. 71, TU sicurezza). Nella specie, la Corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado con cui l’amministratore di una srl era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e condannato alla pena di giustizia. In particolare, all’imputato era addebitato di avere cagionato al proprio dipendente lesioni personali gravi, consistite in una frattura pluriframmentaria scomposta radiale e ulnare, dovuta ad una rovinosa caduta lungo la linea del carroponte esistente nell’azienda. L’amministratore aveva omesso di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, predisponendo, sul “carroponte” a cui era addetto l’operaio, la realizzazione di interventi atti ad impedire il rischio di inciampo e caduta dovuto alla presenza di tubi idraulici sullo stesso innestati i quali, al momento dell’infortunio, erano ubicati a un’altezza variabile da 33 a 35 cm. dal suolo. I giudici di merito, dunque, hanno ritenuto dimostrata la responsabilità dell’imputato, evidenziando che il datore di lavoro non aveva considerato il rischio di caduta dei lavoratori connesso alla presenza dei suddetti tubi idraulici, omettendo di interrarli o rimuoverli.
Con ricorso in Cassazione, il ricorrente sostiene che, il TU sulla sicurezza prevede che “la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”. La Corte d’appello, dopo aver dato atto dell’intervenuta analisi e valutazione del rischio, ha censurato i criteri di valutazione dei rischio impiegati, che, al contrario, risultano essere stati rispettati nel caso in esame, attesa anche l’assenza di precedenti eventi infortunistici.
Lo stesso ricorrente ha, poi, affermato che, la procura venne rilasciata al fine di permettere, al soggetto che vive all’interno dell’azienda (delegato), l’identificazione delle scelte operative e dei compiti connessi per dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione. In ossequio all’orientamento giurisprudenziale, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante.
Ciò premesso, gli Ermellini hanno ribadito che, l’individuazione del rischi presenti in azienda, come risulta dall’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, è prerogativa del datore di lavoro, non delegabile (“Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28”). Dunque, non rileva, ai fini della esclusione della responsabilità del ricorrente, la circostanza che il datore rilasciò a terzi un’apposita delega di funzioni per provvedere agli adempimenti di cui al cit. art. 71.