Con il Decreto 29 settembre 2021, n. 161 (pubblicato in G.U. n. 273/2021), il Ministero del Turismo ha stabilito le modalità di realizzazione e gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. I codici identificativi attribuiti dalla “Banca Dati” dovranno essere indicati in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, pena una sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. La regolamentazione delle locazioni brevi ha avuto origine con lo scopo di definirne il trattamento tributario. Nella banca dati sono raccolte e ordinate le seguenti informazioni: Allo scopo di definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale, si terrà conto, in particolare, dei seguenti criteri: servizi offerti per l’ospitalità, ivi compresi quelli inerenti all’accessibilità; numero dei posti letto e relative dotazioni; attrezzature e strutture a carattere ricreativo; attività legate al benessere della persona; aree di sosta e assistenza per autovetture e imbarcazioni.
Infatti, a decorrere dal 1° giugno 2017, è stato stabilito che i redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in alternativa al regime ordinario per la tassazione del reddito fondiario, possono essere assoggettati alla disciplina della cedolare secca sugli affitti, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva al 21 per cento.
A tal fine, si considerano “locazioni brevi” i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telepatici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Allo scopo di censire le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi, è stata prevista l’istituzione di una banca dati realizzata e gestita attraverso apposita piattaforma informatica, e le informazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del Turismo.
La banca dati attribuirà un codice identificativo alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi.
I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telepatici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, hanno l’obbligo di indicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione. In caso contrario è prevista l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro; in caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.
a) tipologia di alloggio;
b) ubicazione;
c) capacità ricettiva;
d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;
f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico attribuito dalla “banca dati”.
Con riferimento al codice identificativo, infatti, per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una regione o in una provincia autonoma che non abbia adottato un proprio codice identificativo, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l’indicazione della tipologia di alloggio, della regione o della provincia autonoma e del comune di ubicazione. Se la regione o la provincia autonoma adotta un proprio codice identificativo successivamente alla generazione del codice alfanumerico, il codice identificativo regionale sostituisce il codice alfanumerico precedentemente generato.
Le informazioni sono accessibili agli utenti previa registrazione degli stessi e la riutilizzazione dei dati avviene nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.