Pubblicato nella G.U. 5 novembre 2021, n. 264, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 06 agosto 2021, n. 151 recante le modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore del diporto. L’esercizio dell’attività è riservata ai soggetti che risultano in possesso dei requisiti prescritti (art. 49-quater, co. 3, D.Lgs. n. 171/2005), ed è richiesta la presentazione di apposita SCIA al registro delle imprese della camera di commercio, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione SCIA del modello «MEDIATORI DEL DIPORTO», sottoscritto digitalmente dal titolare dell’impresa individuale, ovvero da un amministratore dell’impresa societaria. Le modifiche inerenti all’impresa e all’attività sono comunicate all’ufficio del registro delle imprese della competente camera di commercio entro 30 giorni dall’evento, mediante compilazione della sezione «MODIFICHE» del modello «MEDIATORI DEL DIPORTO», sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale o da un amministratore dell’impresa societaria.
La SCIA se contestuale alla Comunicazione Unica deve essere presentata direttamente all’ufficio del registro delle imprese della camera di commercio della provincia dove i soggetti richiedenti intendono esercitare l’attività.
Il possesso dei requisiti di idoneità previsti per lo svolgimento dell’attività è attestato mediante compilazione della sezione «REQUISITI» del modello «MEDIATORI DEL DIPORTO». Sono altresì tenuti alla compilazione del modello intercalare «REQUISITI» gli altri eventuali legali rappresentanti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività di mediatore del diporto per conto dell’impresa.
L’ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di mediatore del diporto, certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa.
I soggetti diversi dall’imprenditore che svolgono l’attività per conto dell’impresa sono iscritti nella posizione REA della medesima impres: devono presentare apposita SCIA e sono inseriti nella polizza assicurativa dell’impresa.
La pubblicità dell’inserimento del mediatore del diporto non imprenditore nella posizione REA dell’impresa è assicurata tramite la certificazione del registro delle imprese.
L’iscrizione al REA del mediatore del diporto non imprenditore è soggetta ai diritti di segreteria (art. 18, L. n. 580/1993).