Sottoscritto un accordo sulla previdenza complementare e la maternità per il settore della metalmeccanica industria Previdenza Complementare Trattamento in caso di gravidanza e puerperio In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento più favorevole tra quello previsto dal presente Contralto e quello stabilito dalla legge ovvero in sede aziendale. Informazione e consultazione in sede aziendale Sono fatti salvi gli eventuali accordi in materia.
I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto, non più dopo il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria – COMETA – costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari. Dopo il 5 febbraio 2021, per i lavoratori di nuova adesione e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1° giugno 2022, è elevata pari al 2,2% dei minimi contrattuali
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le nonne di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente nei 5 mesi di congedo di maternità, sarà corrisposta ad integrazione di quanto previsto dalla legge l’intera retribuzione globale.
Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno annualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associazione territoriale di competenza, su richiesta delle stesse, informazioni sulla situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione anche in relazione all’andamento della domanda e del conseguenti carichi di lavoro nonché in caso di previsioni di rischio per i livelli occupazionali le eventuali misure di contrasto previste al fine di evitare o attenuarne le conseguenze. Saranno altresì fornite informazioni riguardanti i dati sulle dimensioni quantitative delle tipologie contrattuali utilizzate e la qualifica dei lavoratori interessati nonché il numero dei lavoratori in modalità agile. Sono fatti salvi gli eventuali accordi in materia.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza.