Le agevolazioni per la “prima casa” non possono essere riconosciute alle pertinenze accatastate, al momento dell’acquisto, nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) (Agenzia entrate – risposta 26 agosto 2021, n. 566). Le agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” si applicano anche all’acquisto di beni da destinare a pertinenza dell’immobile abitativo, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, a condizione che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato. In merito alla individuazione degli immobili pertinenziali che possono fruire delle agevolazioni “prima casa”, l’Agenzia delle Entrate ha avuto già modo di chiarire che l’agevolazione si applica limitatamente a ciascuna pertinenza classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, purché la stessa risulti destinata in modo durevole al servizio della casa di abitazione. L’elencazione delle categorie catastali deve reputarsi tassativa e l’agevolazione compete esclusivamente per non più di una delle pertinenze ricadenti nelle citate categorie catastali. Pertanto, le agevolazioni per la “prima casa” previste per le pertinenze non possano essere riconosciute con riferimento alle pertinenze accatastate, al momento dell’acquisto, nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), in quanto, come precisato, sono agevolabili soltanto le pertinenze classificate o classificabili, al momento della stipula dell’atto di acquisto, nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7.