In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico (in formato “.pdf”) della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale (Corte di Cassazione – Ordinanza 03 febbraio 2021, n. 2366). La controversia riguarda l’impugnazione, per vizio di notifica, di una cartella di pagamento consegnata dall’agente di riscossione tramite pec all’indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente, in copia su supporto informatico (*.pdf) dell’originale cartaceo priva di firma digitale. La Corte di Cassazione, su ricorso del contribuente, ha confermato la decisione dei giudici tributari. Riguardo alla validità della notifica delle cartelle di pagamento, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
I giudici tributari hanno respinto il ricorso, ritenendo non rilevante la mancata apposizione della firma digitale sulla copia informatica dell’originale cartaceo della cartella di pagamento, valorizzando al contrario la circostanza che la PEC di notifica attestasse: la regolare ricevuta e consegna dell’atto all’indirizzo PEC del contribuente; la provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti in formato “.pdf” dall’Agente di Riscossione.
Inoltre, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento, non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria.
In particolare, le disposizioni relative alla notificazione della cartella di pagamento (art. 26, co. 5, del DPR n. 602 del 1973) stabiliscono che la notifica può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), applicando la disciplina in materia di notificazione dell’avviso dì accertamento (art. 60 del DPR n. 600 del 1973), che, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile.
Ne consegue, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m”, che trova applicazione l’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo previsto dal diritto processuale (art. 156 c.p.c.: la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato).
In altri termini, la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento presuppone che ne abbia conosciuto il contenuto, producendo l’effetto di sanare “ex tunc” la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi “medio tempore”, del potere sostanziale di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria.