A differenza delle società, la cancellazione dell’impresa individuale dal registro delle imprese non ha un effetto estintivo. Pertanto, la notifica degli atti tributari al domicilio fiscale eletto presso la sede dell’impresa individuale è valida, anche dopo la cancellazione, in caso di mancata comunicazione al Fisco della variazione (Corte di Cassazione – Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6633). La controversia trae origine dalla cartella di pagamento notificata a seguito di avviso di accertamento prodromico, non impugnato dal contribuente. Confermando la decisione dei giudici tributari, la Corte di Cassazione ha osservato che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all’ufficio tributario, nonché di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni.
I giudici tributari hanno respinto il ricorso sul rilievo che la notifica del precedente avviso di accertamento risultava ritualmente eseguita presso il domicilio fiscale eletto nella sede dell’impresa individuale.
Con ricorso in Cassazione il contribuente ha eccepito l’illegittimità della notifica del prodromico avviso di accertamento, e conseguentemente la nullità della cartella di pagamento, perché effettuata a soggetto cancellato dal registro delle imprese, presso la sede dell’impresa individuale, diversi anni dopo la cessazione dell’attività.
Il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata (art. 60, lett. e) del D.P.R. n. 600 del 1973: quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del Codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione).
Nella fattispecie, il contribuente aveva stabilito il domicilio fiscale presso la sede dell’impresa.
In tal ipotesi, precisa la Corte Suprema, è irrilevante che il contribuente abbia ottenuto la cancellazione dell’impresa individuale dal registro delle imprese in epoca precedente alla notifica dell’avviso di accertamento, in quanto avrebbe dovuto comunicare il trasferimento del suo domicilio fiscale all’Amministrazione finanziaria.
A differenza della disciplina prevista per la cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone o di capitali, infatti, nel caso delle imprese individuali la cancellazione dal registro non consegue alcun effetto “estintivo” – se non ai limitati effetti della dichiarazione di fallimento – rispetto alle obbligazioni, anche di natura tributaria, gravanti sulla persona fisica titolare dell’impresa individuale cancellata.