Con 145 voti favorevoli, 112 contrari e nessuna astensione, il Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 2070, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19, cd. decreto Natale. Tra l’altro, sono state introdotte novità in relazione al credito di imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo di seguito indicate (Senato – Comunicato 27 gennaio 2021). L’articolo 2-bis, inserito dalla Camera dei deputati, reca una modifica all’articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede un credito di imposta per gli immobili ad uso non abitativo dell’ammontare mensile del canone di locazione (nonché di leasing o di concessione) a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento).
Il comma 3 del citato articolo 28 prevede che il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, quindi anche in deroga al limite dei 5 milioni di euro appena richiamato.
Il comma 602 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) ha esteso il credito d’imposta alle agenzie di viaggio e ai tour operator, sino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.
Il nuovo articolo 2-bis precisa che il credito in questione spetta a condizione che le imprese turistico-ricettive, le agenzie e i tour operator abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del 2019, anno in cui non operavano le restrizioni dovute alla pandemia. In assenza di questo chiarimento, il comma 5 del citato art. 28 dispone che il credito d’imposta spetta a condizione che la diminuzione del fatturato del cinquanta per cento sia calcolato rispetto “allo stesso mese del periodo d’imposta precedente”, che per i mesi da gennaio ad aprile 2021 sarebbe il 2020, ossia un periodo già condizionato dalle note restrizioni.